Approvato con delibera di Consiglio Comunale Nr. 7 del 17.01.1995
Pubblicato nel B.U.R. Nr.25 del 17.03.1995
ART. 1
(finalità)

1. Dueville, comune della repubblica italiana, persegue i propri fini istituzionali e svolge la propria attività per promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.

2. Il comune promuove e favorisce le iniziative rivolte ad affermare, conformemente ai principi espressi dalla costituzione e dalla carta europea delle autonomie locali, il potere di esercitare funzioni proprie o delegate, mediante l'uso di risorse adeguate, di cui dispone liberamente.


ART. 2
(territorio del comune)

1. Ai fini dell'erogazione dei servizi e dell'esercizio della partecipazione, il territorio del comune è suddiviso in zone, tenendo conto dei confini storici delle frazioni e delle parrocchie.


ART. 3
(governo dell'ente ed erogazione dei servizi)

1. Il comune persegue la massima efficienza ed efficacia nel governo dell'ente, ricercando gli strumenti che assicurano la tempestività delle decisioni, nel rispetto dei principi di partecipazione e di controllo.

2. Eroga i servizi ricercando le forme che conseguono il risultato qualitativamente più soddisfacente per la collettività, favorendo l'accesso dei cittadini e delle associazioni e assicurando la trasparenza delle procedure.


ART. 4
(partecipazione, informazione e accesso alle strutture)

1. Il comune garantisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. Il comune favorisce l'attività e promuove la collaborazione del volontariato riconoscendone il ruolo come espressione libera ed autonoma della comunità locale; assicura a tutti l'informazione sulla propria attività.


ART. 5
(programmazione e forme collaborative)

1. Il comune, per il conseguimento delle proprie finalità, assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della regione e della provincia.

2. Nell'esercizio delle proprie competenze il comune promuove e sostiene, anche partecipando a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico, iniziative pubbliche e private idonee ad armonizzare valori di continuità ed esigenze di rinnovamento con particolare rilievo:
a) alla promozione dei diritti della persona ed alla valorizzazione del suo ruolo;
b) alla formazione civile e morale dei giovani;
c) a nuove risposte all'emarginazione e al bisogno, ispirate all'associazionismo, al volontariato ed alla cooperazione di solidarietà sociale;
d) alla prevenzione del disagio.


ART. 6
(pianificazione territoriale e politica ecologica)

1. Il comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, valorizzando iniziative e risorse pubbliche e private; promuove e realizza la salvaguardia dell'ambiente, la qualità della vita e salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento; promuove il risparmio delle risorse naturali ed ambientali; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale; valorizza e tutela il verde pubblico.

ART. 7
(attività produttive)

1. Il comune favorisce lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio; promuove l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale, anche ai fini di tutela del consumatore; agevola lo sviluppo della cooperazione.

2. Contribuisce alla formazione dei lavoratori promuovendo scuole e corsi professionali.


ART. 8
(servizi sociali)

1. Il comune promuove per tutti i cittadini il godimento dei servizi sociali; a tal fine si dota di adeguate strutture socio-assistenziali, non esclusa la definizione di convenzioni nei confronti di terzi. Promuove iniziative rivolte a sviluppare l'integrazione di fasce di popolazione a disagio (anziani, handicappati, emarginati, minoranze etniche) favorendo la sensibilizzazione dei cittadini su queste problematiche.
A tal fine il comune promuove la collaborazione con le associazioni competenti ed in particolare i giovani.


ART. 9
(persona e famiglia)

1. Il comune promuove e favorisce iniziative pubbliche e private volte a valorizzare la famiglia come nucleo fondamentale per la convivenza e la solidarietà sociale e la centralità della persona.


ART. 10
(patrimonio culturale)

1. Il comune favorisce il progresso della cultura; tutela il patrimonio storico, artistico e culturale; promuove e attua iniziative idonee a valorizzare le specificità culturali della comunità locale, cercando il coinvolgimento delle associazioni locali.


ART. 11
(stemma, gonfalone)

1. L'uso dello stemma e del gonfalone del comune sono disciplinati dal regolamento.


ART. 12
(collaborazione con collettività di stati esteri)

1. Nell'ambito delle proprie funzioni, il comune, conformemente ai principi espressi dalla carta europea dell'autonomia locale, favorisce e promuove forme di cooperazione anche con le collettività locali di altri stati, utili ai fini dello sviluppo della propria comunità.


TITOLO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE


CAPO 1
(rapporti con la comunità locale)


ART. 13
(rapporti tra comune e associazioni)

1. Il comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, riconoscendone forane di sussidiarietà.

2. Il comune può stipulare, con gli organismi di cui al comma 1, convenzioni per una migliore e coordinata gestione di servizi comunali.

3. Il comune consulta gli organismi di cui al comma 1 attraverso udienze dei loro rappresentanti da parte del sindaco, della giunta e delle commissioni consiliari, o per il tramite di apposite consulte, la cui composizione è disciplinata dal regolamento.

4. Il comune promuove la formazione di consulte comunali nei seguenti settori: anziani, giovani e volontariato espressione stessa delle associazioni.

ART. 14
(albo delle associazioni)

1. Viene istituito l'albo comunale delle associazioni e del volontariato.

2. L'iscrizione è disposta con deliberazione della giunta comunale, la quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma 3.

3. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:

a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti o ad organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure avere depositato presso l'amm.ne comunale la documentazione da essa richiesta;

b) lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizione alla generalità dei cittadini;

c) avere almeno 10 soci;

d) presentare all'inizio dell'anno sociale il programma dell'attività ed il resoconto dell'anno precedente.


ART. 15
(partecipazione alla formazione di atti)

1. Il comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini o singoli cittadini, procede alla consultazione degli interessati, o direttamente, mediante questionari, assemblee, udienze del sindaco, della giunta comunale, delle competenti commissioni consiliari, di consulte, o indirettamente, interpellando i rappresentanti di tali categorie.

2. In rapporto ai processi di profonda trasformazione socio-economica in atto, il comune costituisce presso l'ufficio programmazione un osservatorio dei principali affari sociali, economici e culturali, consultando i principali soggetti agenti sui relativi mercati/settori, al fine di orientare la propria attività di programmazione.
Allo scopo può costituire un comitato di partecipazione (nel quale siano rappresentate associazioni imprenditoriali e forze sociali) inteso come organismo deputato ad individuare soluzioni più idonee relativamente alle questioni emergenti: ristrutturazioni industriali, impatto ambientale per i nuovi insediamenti industriali, artigianali e commerciali, progetti di sviluppo dei servizi.

ART. 16
(partecipazione al procedimento amministrativo)

l. La partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo ha luogo nelle forme e secondo i principi stabiliti dalla legge.

2. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale, le forme di pubblicità del procedimento, i criteri, le forme e i tempi relativi alle comunicazioni ai soggetti interessati previste dalla legge, le modalità di intervento nel procedimento dei soggetti interessati, i termini per l'acquisizione di pareri previsti da regolamenti comunali.

3. Qualora l'amministrazione comunale non provveda ai sensi del comma 2, il termine è di 30 giorni.


ART. 17
(consultazione dei cittadini)

1. Il comune assume come principio fondamentale della sua azione la consultazione mirata dei cittadini, particolarmente nei riguardi dell'organizzazione dei servizi, predisponendo a tale scopo campagne sociali generali o particolari per singoli gruppi sociali organizzati o non.

2. Nell'impegno del principio della consultazione, di propria iniziativa e ogni qualvolta lo richieda un adeguato numero di cittadini, fissato nella quantità e modalità dal regolamento, il comune può attivare nel procedimento di adozione degli atti di competenza, forme di consultazione dei cittadini, consistenti in sondaggi, assemblee ed audizioni promosse dal sindaco, dalla giunta comunale e dalle competenti commissioni consiliari.

3. Il comune organizza un'assemblea pubblica almeno una volta all'anno, di norma precedentemente all'approvazione del bilancio annuale di previsione.

4. Il comma 1 non si applica nell'adozione di atti relativi a tributi e ad atti per i quali la legge preveda apposite forme di consultazione.


ART. 18
(assemblee di zona della popolazione)

1. Pubbliche assemblee possono essere indette dal sindaco, anche su richiesta del 5 per cento degli elettori di ciascuna zona, per dibattere problemi riguardanti ciascuna zona.

2. Qualora le assemblee siano indette su richiesta dei cittadini, esse sono tenute entro trenta giorni dal deposito della richiesta, alla presenza del sindaco o di almeno un rappresentante della giunta comunale.


ART. 19
(ammissione di istanze)

1. I cittadini, singoli od associati, possono presentare al sindaco istanze con le quali si chiedono le ragioni di determinati comportamenti o su aspetti dell'attività amministrativa, oppure petizioni volte ad attivare l'iniziativa degli organi del comune su questioni di interesse collettivo.

2. Il sindaco o il segretario generale sono tenuti a rispondere, con atto motivato, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza o della petizione, a seconda delle rispettive competenze.

3. Il consiglio comunale esamina le istanze, le petizioni e le proposte di cui al comma 1, che siano di sua competenza, nei tempi e nei modi indicati nel proprio regolamento.

4. I cittadini presentatori di istanze, petizioni e proposte possono, con le modalità stabilite dal regolamento, chiedere al sindaco di essere assistiti dagli uffici comunali nella redazione degli stessi.


ART. 20
(informazione e accesso agli atti)

1. Il comune pubblicizza la propria attività, anche dotandosi di un notiziario e stipulando apposite convenzioni con organi di stampa ed emittenti radiotelevisive.

2. Il comune si dota di uno sportello per le informazioni, presso il quale i cittadini possono consultare gli atti del comune, presentare reclami, istanze, petizioni, ottenere informazioni utili inerenti all'attività e ai servizi del comune.

3. Il comune si dota di un bollettino degli atti; i contenuti, la periodicità e le modalità di diffusione sono stabiliti dal regolamento.


CAPO II
(referendum consultivo)


ART. 21
(titolarità e ambito di esercizio)

1. Il cinque per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune o il consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei propri membri o il sindaco possono richiedere l'indizione di referendum consultivi su materie nelle quali il consiglio comunale ha competenza deliberativa esclusiva e riguardanti gli interessi dell'intera comunità in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le seguenti materie:

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e, in
generale, deliberazioni o questioni concernenti persone;

b) personale del comune, delle istituzioni, delle aziende speciali;

c) istituzione e ordinamento dei tributi e disciplina generale delle tariffe;

d) bilanci annuali, pluriennali e conti consuntivi.

3. Non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo oggetto per tutta la durata del mandato elettorale nel corso del quale il referendum si è svolto.

4. Non è ammesso lo svolgimento di un referendum nei sei mesi precedenti la naturale scadenza del mandato elettorale. Le dimissioni del sindaco e le altre cause che comportino lo scioglimento del consiglio comunale e l'indizione di nuove elezioni determinano la sospensione del referendum.

5. I referendum di cui al presente capo non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.


ART. 22
(comitato promotore)

1. Al fine di raccogliere le sottoscrizioni necessarie ai sensi dell'art. 21, i promotori del referendum, in numero non inferiore a venti, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali del comune, al segretario generale, che ne dà atto a verbale, copia del quale viene rilasciato ai promotori.

2. La richiesta di promozione del referendum contiene l'indicazione dei quesiti che si intendono sottoporre alla consultazione, formulati in termini chiari e intelleggibili e in modo tale da consentire la scelta tra due o più alternative relative alla medesima materia.


ART. 23
(giudizio preventivo di ammissibilità e raccolta delle sottoscrizioni)

1. Una commissione, composta da esperti, indipendente dall'amministrazione comunale, e nominata con le modalità stabilite dal regolamento, giudica entro venti giorni dal deposito della richiesta la ammissibilità del referendum ai sensi degli articoli 21 e 22, comma 2.

2. Qualora la formulazione dei quesiti non sia conforme a quanto disposto dall'art. 22, comma 2, la commissione invita il comitato promotore a riformularli.

3. La commissione comunica al comitato promotore e al sindaco la propria decisione sull'ammissibilità o l'inammissibilità del referendum.

4. Il sindaco, nel caso la commissione dichiari il referendum ammissibile, convoca il consiglio comunale, che si riunisce entro i quindici giorni successivi per valutare le ragioni di opportunità del referendum e, se del caso, dichiarare che esso non ha luogo, a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio assegnati.

5. Nella stessa occasione, il consiglio si esprime sull'opportunità di sospendere eventuali decisioni sulla materia oggetto del referendum, in attesa di valutare l'esito dello stesso ai sensi dell'art. 25.

6. Qualora la decisione sia nel senso che il referendum può avere luogo, il comitato promotore provvede alla raccolta delle sottoscrizioni, con le modalità stabilite dal regolamento, entro il termine di quarantacinque giorni.

7. La commissione di cui al comma 1 verifica se il numero delle sottoscrizioni sia superiore od uguale a quello stabilito all'art. 2 1, comma 1, e lo comunica al sindaco nei termini stabiliti dal regolamento.

8. Qualora il numero delle sottoscrizioni sia eguale o superiore a quello stabilito all'art. 21, comma 1, il sindaco indice il referendum in una data che non può essere né inferiore a due mesi, né superiore a tre mesi successivi al ricevimento degli atti della commissione.


ART. 24
(modalità per lo svolgimento del referendum)

1. Il regolamento disciplina, facendo riferimento alle disposizioni stabilite per lo svolgimento dei referendum nazionali o regionali, in quanto compatibili, e attenendosi a criteri di semplificazione ed economicità del procedimento:

a) l'ipotesi di accorpamento di più referendum, anche prescindendo dai termini di cui all'art. 23, comma 8;

b) la pubblicità e la propaganda;

c) le modalità di accertamento dell'identità dei votanti, restando esclusa la consegna dei certificati elettorali;

d) le caratteristiche della scheda elettorale;

e) la composizione e i compiti della commissione elettorale, nella quale deve essere presente almeno un rappresentante del comitato promotore;

f) il numero e la formazione delle circoscrizioni elettorali, che possono coincidere con le circoscrizioni comunali, e la composizione dei seggi;

g) le modalità della consultazione, da tenersi nell'arco di una sola giornata, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio.

2. L'amministrazione comunale, attraverso il proprio notiziario o con altro mezzo informativo, darà ampia pubblicità ai quesiti referendari e alle modalità di svolgimento del referendum.


ART. 25
(effetti del referendum)

1. Qualora al referendum abbia partecipato più del cinquanta per cento degli aventi diritto, il sindaco, entro un mese dalla proclamazione del risultato del referendum, iscrive all'ordine del giorno del consiglio comunale il dibattito relativo.


ART. 26
(referendum di zona)

1. Il regolamento disciplina lo svolgimento di referendum su materie che interessano singole zone del comune.

2. Il regolamento stabilisce le materie escluse, il numero dei sottoscrittori, i controlli e quant'altro necessario, ispirandosi ai criteri dettati nel presente capo per il referendum comunale.


CAPO III

(difensore civico)


ART. 27
(difensore civico)

1. Il comune di Dueville istituisce la figura del difensore civico.

2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità, dell'efficienza e del buon andamento dell'amministrazione comunale e del corretto rapporto con i cittadini nonchè per la tutela degli interessi protetti.
Segnala gli abusi, le disfunzioni, i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune.


ART. 28
(requisiti per la elezione)

1. Il difensore civico è eletto fra i cittadini che, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti dalla legge per la carica di consigliere comunale e di comprovata competenza giuridico - amministrativa, diano garanzia di preparazione, esperienza, indipendenza ed obiettività di giudizio.

2. L'ufficio del difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi altro ufficio pubblico.

3. Per la rimozione delle cause di incompatibilità, originaria o sopravvenuta, e delle cause di ineleggibilità sopravvenute all'elezione, si applicano le procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.


ART. 29
(elezione e durata in carica)

1. Il difensore civico è eletto dai consiglieri comunali, a scrutinio segreto. E' eletto il candidato che ha ottenuto il voto favorevole dei due terzi del consiglio comunale.

2. Il difensore civico resta in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto e comunque fino alla elezione del successore ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

3. Il regolamento disciplina le modalità di presentazione delle candidature.


ART. 30
(ambito di intervento)

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi di provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi, di organi, uffici o servizi del comune.

2. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto dell'intervento del difensore civico.

3. Il difensore civico esercita le sue funzioni d'ufficio o su istanza di cittadini singoli o associati. Il difensore civico deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte.


ART. 31
(poteri)

1. Il difensore civico può chiedere l'esibizione, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e convocare il responsabile dell'ufficio competente, che ha l'obbligo di presentarsi e di rispondere, al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e le cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze segnalate; può altresì accedere agli uffici per compiervi accertamenti.

2. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi della legge.


ART. 32
(rapporti con il consiglio comunale)

1. Il difensore civico ha il diritto di essere ascoltato dal consiglio comunale per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.

2. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

3. Il difensore civico può inviare proprie relazioni al consiglio comunale.


ART. 33
(relazione annuale)

1. Il difensore civico, in occasione della sessione dedicata all'esame del conto consuntivo, sottopone all'esame del consiglio comunale una relazione sulla attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

2. Il consiglio comunale provvede a dare alla relazione adeguata pubblicità.


ART. 34
(indennità)

1. Al difensore civico spetta, oltre al rimborso delle spese, una indennità di funzione mensile pari all'indennità di carica del vice - sindaco.


ART. 35
(collaborazione con altri comuni)

1. Il comune di Dueville può altresì cercare accordi con i comuni limitrofi per la nomina di un'unica persona che svolga le funzioni di difensore civico per i comuni interessati.

2. In questo caso il candidato sarà designato con voto unanime nell'assemblea dei sindaci interessati e sarà eletto se otterrà, in ciascun comune, il voto favorevole dei due terzi del consiglio comunale.

3. I rapporti tra i comuni interessati saranno definiti con apposita convenzione.


TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE


CAPO I
(consiglio comunale)


SEZIONE I
(organi del consiglio comunale)


ART. 36
(organi del consiglio comunale)

1. Sono organi del consiglio comunale il presidente, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari.


ART. 37
(consigliere anziano)

1. Ad ogni fine previsto dallo statuto, è consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri; in caso di parità di voti, il più anziano di età.

2. In ogni caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere presente che nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 1, occupa il posto immediatamente successivo.


ART. 38
(presidenza delle sedute)

1. Il sindaco presiede il consiglio comunale. In caso di sua assenza o impedimento, il consiglio comunale è presieduto dal vice - sindaco e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, dagli altri assessori in ordine di anzianità.

2. Qualora non siano presenti in aula il sindaco e gli altri assessori, che siano anche consiglieri, il consiglio comunale è presieduto dal consigliere anziano o dal consigliere che segue in ordine di anzianità.


ART. 39
(compiti del presidente)

1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, ne fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula dei consiglieri che, richiamati per due volte, reiteratamente violino il regolamento impedendo il normale svolgimento della seduta, e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.


ART. 40
(composizione dei gruppi consiliari)

1. Tutti i consiglieri comunali debbono appartenere ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due consiglieri.

3. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, purché questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.

4. Ciascun gruppo elegge un presidente, dando immediata comunicazione al sindaco e al segretario comunale dell'elezione e di eventuali variazioni intervenute.

5. I consiglieri che non possono costituire un gruppo o non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo, formano il gruppo misto.

6. E' in facoltà del sindaco di dichiarare di non appartenere ad alcun gruppo consiliare.

7. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.


ART. 41
(conferenza dei capigruppo)

1. La conferenza dei capigruppo è formata dai presidenti di ciascun gruppo conciliare ed è presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-sindaco.

2. Spetta alla conferenza dei capi-gruppo:
a) collaborare con il sindaco nella predisposizione dell'ordine del giorno delle
sedute del consiglio comunale;
b) garantire l'informazione ai cittadini sull'attività del comune;
c) svolgere ogni altro compito assegnato dal regolamento del consiglio
comunale e dai regolamenti attuativi dello statuto.


ART. 42
(commissioni consiliari permanenti, speciali e di indagine)

1. Il consiglio comunale istituisce, nel proprio seno, commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del consiglio.

2. Il regolamento del consiglio comunale disciplina la composizione ed i criteri in base ai quali assicurare il rispetto della proporzionalità dei gruppi consiliari in seno alle commissioni, permanenti o speciali; determina il numero e le competenze delle commissioni costituite in modo che ciascuna corrisponda ad una area funzionale individuata sulla base della struttura organizzativa del comune; garantisce la presenza di tutti i gruppi consiliari; individua i casi in cui le sedute non sono pubbliche e disciplina le modalità per le consultazioni e le audizioni.

3. Il sindaco assegna i consiglieri comunali alle varie commissioni secondo le designazioni fatte dai capigruppo consiliari.

4. Le commissioni consiliari esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dagli enti, dalle aziende e dalle istituzioni dipendenti dal comune.

5. Alle commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare. Il consiglio all'atto dell'invio in commissione può stabilire direttive per la formulazione del testo.

6. Possono essere presentate al consiglio, in apposito allegato all'ordine del giorno, ed essere votate senza discussione, le proposte di deliberazioni che abbiano ottenuto parere unanime favorevole della commissione competente.

7. Il consiglio comunale può istituire commissioni speciali per l'esame di particolari problemi, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri, la durata.

8. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine rappresentative di tutti i gruppi consiliari presenti in consiglio comunale per accertare la regolarità e correttezza di attività svolte dagli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal comune; il regolamento del consiglio comunale ne disciplina i poteri, la composizione ed il funzionamento.

9. Le commissioni di cui ai commi precedenti possono disporre l'audizione di dirigenti ed impiegati del comune, delle aziende e delle istituzioni che hanno l'obbligo di presentarsi e di rispondere con le sole eccezioni stabilite dal regolamento; possono sentire il sindaco e gli assessori; possono disporre l'audizione dei rappresentanti del comune presso gli organi di qualsivoglia ente, istituto, azienda o consorzio; possono invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare, senza oneri a carico del comune.


SEZIONE II
(funzionamento del consiglio comunale)


ART. 43
(adempimenti preliminari dopo le elezioni)

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2. E' convocata e presieduta dal sindaco con il seguente ordine del giorno:
- esame delle condizioni di eleggibilità degli eletti;
- comunicazioni del sindaco in ordine alla nomina della giunta;
- discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.


ART. 44
(dimissioni dei consiglieri)

1. Le dimissioni dei consiglieri comunali sono presentate per iscritto al consiglio. Esse sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e diventano efficaci subito dopo la surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.


ART. 45
(regolamento del consiglio comunale)

1. Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei membri del consiglio assegnati.


ART. 46
(convocazione del consiglio comunale)

1. Il sindaco convoca il consiglio comunale, inviando apposito avviso di convocazione ai membri del consiglio comunale ed agli assessori non consiglieri, fissando il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del consiglio comunale siano programmati per più giorni.

2. Il sindaco convoca il consiglio comunale in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedono un quinto dei consiglieri.

3. Il consiglio così convocato discuterà come primo punto dell'o.d.g. quello indicato nella richiesta di convocazione formulata ai sensi del comma 2.

4. Il consiglio comunale si riunisce nella sede municipale, salva diversa determinazione del sindaco.


ART. 47
(assessori non consiglieri)

l. Alle riunioni del consiglio comunale partecipano anche gli eventuali assessori esterni componenti della giunta comunale.

2. Essi non concorrono a determinare la validità delle sedute consiliari.

3. I medesimi intervengono nelle sedute consiliari, svolgono le relazioni introduttive sulle proposte di deliberazione di propria competenza, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

4. Gli assessori, anche se non consiglieri, sono tenuti a dare risposta alle interrogazioni ed agli altri strumenti ispettivi.


ART. 48
(ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno è predisposto dal sindaco, che prima di stilarlo consulta i capigruppo consiliari, quando ciò si renda necessario per stabilire l'ordine di trattazione di proposte di iniziativa consiliare, di mozioni, di interrogazioni;

2. Il regolamento del consiglio comunale riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione su proposte di iniziativa conciliare. E' data comunque priorità agli oggetti proposti, dal sindaco, dalla giunta comunale, in attuazione agli obblighi di legge o della programmazione comunale.

3. Il regolamento del consiglio comunale riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alle domande di attualità, alle interrogazioni, alle interpellanze, alle mozioni, fermo restando i termini previsti dalla legge.

4. Il consiglio comunale non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.


ART. 49
(pubblicazione dell'ordine del giorno e deposito delle proposte)

1. L'avviso di convocazione del consiglio comunale e l'ordine del giorno dei lavori consiliari è pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente quello fissato per la seduta.

2. La seduta del consiglio è adeguatamente pubblicizzata con manifesti pubblici, salvo che la convocazione sia disposta in via d'urgenza.

3. Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso gli uffici della segreteria generale, con la relativa documentazione, almeno 24 ore prima dell'apertura della seduta.

4. Il regolamento del consiglio comunale determina i tempi di deposito degli emendamenti e stabilisce le eventuali eccezioni all'obbligo di deposito.

5. Gli emendamenti comportanti un aumento delle spese, o una diminuzione delle entrate, sono sempre depositati in termini tali da consentire l'apposizione dei pareri e delle attestazioni previsti dalla legge.

6. Il presidente può porre in votazione emendamenti depositati dopo la scadenza dei termini di cui ai commi 4 o 5, se il segretario esprime parere favorevole; può altresì rinviare ad altra data la discussione o la votazione dell'oggetto.


ART. 50
(sessioni ordinarie)

1. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali è posto in discussione il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

2. Ciascuna sessione ordinaria inizia con l'iscrizione degli oggetti di cui al comma 1 all'ordine del giorno del consiglio comunale e termina con l'approvazione degli stessi.


ART. 51
(pubblicità e validità delle sedute)

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio comunale.

2. Ai fini della validità delle sedute, nella determinazione del numero legale ai sensi di legge, è computato anche il sindaco.

3. Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale devono risultare i nomi degli intervenuti, i nomi dei consiglieri e degli assessori non consiglieri assenti giustificati, i nomi dei consiglieri e degli assessori non consiglieri assenti ingiustificati.

4. L'elenco degli assenti ingiustificati è affisso all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.


ART. 52
(diritti dei consiglieri)

l. Ciascun consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale. Tale diritto è riconosciuto anche agli assessori non consiglieri.

2. I consiglieri hanno altresì il diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonchè dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.
Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, domande di attualità e interpellanze, secondo quanto stabilito dal regolamento del consiglio comunale.

4. Ciascun consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

5. Il regolamento del consiglio comunale prevede strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti dei consiglieri.


ART. 53
(votazioni)

1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito al comma 3.

2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi i casi in cui lo statuto prevede la votazione per appello nominale.

3. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.


ART. 54
(validità delle deliberazioni)


1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei membri del consiglio votanti, salvo speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.

2. Nelle votazioni palesi, il sindaco ed i consiglieri che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Quelli invece che si astengono dal prendere parte alla votazione non si computano nel numero dei votanti, ne in quello necessario per la validità della seduta.

3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla legge o dallo statuto.

ART. 55
(obbligo di estensione)

1. I consiglieri comunali il sindaco e gli assessori non consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e allontanarsi dall'aula nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge.

2. Il comma 1 si applica anche al segretario comunale e al vice segretario comunale, che vengono sostituiti nella loro funzione di verbalizzazione da un consigliere scelto dal presidente.


ART. 56
(elezioni di persone)

1. Qualora la legge o lo statuto non prevedano maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni o esterni al comune si adopererà il metodo del voto limitato ad uno per ciascun consigliere e risulteranno eletti colui o coloro che avranno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

2. Le candidature sono sempre proposte dal sindaco, sentita la giunta comunale, per le candidature di competenza della maggioranza, e dai gruppi consiliari di minoranza, per quelle di propria competenza, quando la legge o il regolamento le preveda.

3. Qualora la legge preveda la rappresentanza delle minoranze, e nella votazione non siano riusciti eletti i previsti rappresentanti della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

4. Nella proclamazione degli eletti devono essere indicati a verbale i rappresentanti della maggioranza.

5. Le dimissioni delle persone di cui al presente articolo sono irrevocabili dalla data di acquisizione al protocollo del comune, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio comunale la relativa sostituzione.

ART. 57
(assistenza alle sedute)

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio comunale con il compito di stendere il processo verbale della seduta e di rendere il parere di legittimità sugli emendamenti presentati con i limiti e le modalità indicati al precedente articolo 49 e pareri tecnico - giuridici su quesiti posti dal presidente, dagli assessori e dai consiglieri.

2. In caso di assenza, impedimento o vacanza del segretario, lo sostituisce il vice segretario.


ART. 58
(verbalizzazione delle sedute)

1. Delle sedute del consiglio comunale è redatto processo verbale integrale o sommario, secondo quanto stabilito dal regolamento del consiglio comunale, e sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto il consiglio comunale e dal segretario o colui che lo sostituisce nel compito di verbalizzazione.

2. Il consiglio comunale approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.


Sezione III
(attività deliberativa del consiglio comunale)


ART. 5 9
(iniziativa delle proposte di deliberazione)

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, alla giunta comunale, a ciascun consigliere e alle commissioni consiliari.

2. L'iniziativa del bilancio annuale, del bilancio pluriennale, del conto consuntivo, dei piani e dei programmi, spetta alla giunta comunale.

3. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per fare fronte alle spese eventualmente previste, nonchè ogni altro requisito previsto dalla legge, dallo statuto o dal regolamento.

4. I consiglieri hanno diritto di farsi assistere dagli uffici del comune nella redazione del testo, per quanto riguarda gli aspetti di legittimità e contabili delle proposte.

ART. 60
(esame delle commissioni)

1. Il regolamento del consiglio comunale stabilisce in quali casi e con quale modalità le commissioni consiliari speciali rendono un parere sulle proposte di deliberazione.


ART. 61
(esame di fattibilità)

l. Ai piani e ai programmi presentati al consiglio comunale sono allegate una o più relazioni tecniche, predisposte dal personale comunale o da esperti, che illustrano la fattibilità dei piani o dei programmi, in ordine agli obiettivi, alle risorse finanziarie previste e ai tempi necessari per la loro realizzazione.


ART. 62
(vocazione delle proposte)

1. Le proposte di deliberazione sono votate nel complesso, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento del consiglio comunale.


ART. 63
(verbale)

1. Di ciascuna deliberazione discussa dal consiglio comunale è redatto verbale, contenente la proposta del titolare dell'iniziativa, gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati, con l'esito delle votazioni il verbale indica altresì i nomi dei consiglieri intervenuti nella discussione e il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e di quelli di astensione.

2. Il verbale è sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto la seduta durante la trattazione e il voto della proposta, e dal segretario comunale o da colui che lo ha sostituito.

3. Il sindaco, i consiglieri e gli assessori esterni possono richiedere eccezionalmente la stesura integrale degli interventi o parte degli stessi, motivandone la richiesta.

Sezione IV
(attività di indirizzo e di controllo del consiglio comunale)


ART. 64
(discussioni varie)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 48, comma 2, il consiglio comunale può discutere su temi che interessano l'amministrazione comunale, nei limiti di tempo e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.


ART. 65
(domande d'attualità, interrogazioni interpellanze)

1. Ciascun consigliere può presentare domande d'attualità, interrogazioni, interpellanze.

2. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate dai consiglieri per iscritto presso la segreteria del comune. La risposta del sindaco o dell'assessore delegato deve essere data all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione.

3. Nel caso in cui l'interessato intenda avere risposta in aula, le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile e non ancora indetta, e in tale seduta il sindaco o l'assessore delegato forniranno la risposta.

4. Il regolamento disciplinerà forme e modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

ART. 66
(mozioni)

1. Almeno due consiglieri possono presentare mozioni tendenti a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del sindaco o della giunta comunale, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare.

2. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.


ART. 67
(ordini del giorno)

1. Nel corso di discussioni su proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, o nel caso previsto dafl'art.64, ciascun consigliere può presentare al voto del consiglio comunale ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione, volti a indirizzare l'azione del sindaco, della giunta o del consiglio comunale.


ART. 68
(elezioni o nomine)

1. Il consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomina e di designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perchè il sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge. Il sindaco ne dà comunicazione al consiglio comunale.

2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno tre giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine. Sono di competenza del consiglio comunale le nomine o designazioni quando la legge prevede espressamente che i rappresentanti del comune sono eletti dal consiglio e quando la legge o i regolamenti prevedono la rappresentanza delle minoranze.

3. Le persone nominate o designate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o ineleggibilità prevista dalla legge, dallo statuto o dal provvedimento del consiglio comunale contenente gli indirizzi per le nomine.

4. La cessazione dalla carica del sindaco per qualsiasi causa comporta l'automatica decadenza degli amministratori di cui al comma 1 e di quelli di nomina consiliare. Gli stessi esercitano le funzioni fino alla nomina dei successori.

5. A decidere sulla incompatibilità e sulla ineleggibilità delle persone nominate è il consiglio comunale indipendentemente dalla competenza per la nomina.

6. Le dimissioni degli amministratori di cui al comma 1 e di quelli di nomina consiliare sono irrevocabili dalla data di acquisizione al protocollo del comune, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio comunale la relativa sostituzione. Il sindaco comunica al consiglio la sostituzione di sua competenza.


ART. 69
(revoca)

1. Il consiglio comunale ha in ogni momento facoltà di revocare il mandato di persone in commissioni, organismi ed enti la cui elezione sia di propria competenza.

ART. 70
(controllo sull'attività dei rappresentanti del comune in altri enti)

1. In occasione dell'esame del conto consuntivo i rappresentanti del comune presso enti, associazioni, organi, presentano una relazione sull'attività svolta.

2. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità del dibattito relativo e determina i casi in cui esso può concludersi con un voto.


Sezione V

(rapporti del consiglio comunale con il sindaco e la giunta comunale)


ART. 71
(Indirizzi di governo)


1. Il sindaco nella prima seduta del consiglio comunale dà comunicazione della nomina degli assessori e presenta una proposta contenente gli indirizzi generali di governo.

2. La proposta degli indirizzi generali di governo è depositata a cura del sindaco, presso l'ufficio del segretario comunale, almeno cinque giorni prima della seduta del consiglio comunale immediatamente successiva alle elezioni.

3. Ciascun consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento.

4. La proposta è illustrata al consiglio dal sindaco.

5. Dopo la esposizione del sindaco, viene aperto il dibattito che si conclude con l'approvazione degli indirizzi generali di governo. La votazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo avviene a votazione palese e per appello nominale.

6. Nell'ipotesi in cui la proposta di linee programmatiche presentata dal sindaco non venga approvata dal consiglio comunale ciò non equivale ad una mozione di sfiducia.


ART. 72
(mozione di sfiducia)

1. Il voto contrario del consiglio comunale a una proposta del sindaco e della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei membri del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei membri del consiglio assegnati al comune.

4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

5. Se la mozione viene approvata dal consiglio comunale, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.


Capo Il
(sindaco)


ART. 73
(elezione e durata della carica)

1. Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.

2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto e rappresenta la comunità.

3. Il sindaco rimane in carica fino a che il suo successore ha prestato giuramento dinanzi al prefetto.

4. Il nuovo sindaco, appena proclamato, presta giuramento dinanzi al prefetto senza attendere la sua convalida da parte del consiglio comunale.

5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vice - sindaco.

6. Il vice - sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi della L. 19.3.90 n. 55.

ART. 74
(competenze del sindaco)

l. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge statale, regionale, dal presente statuto e dai regolamenti; detta gli indirizzi generali dell'azione politico-amministrativa del comune. Alle funzioni di direzione politica ineriscono poteri di coordinamento generale, di controllo e vigilanza in ordine al rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio e non nei confronti delle singole scelte di carattere operativo e gestionale di competenza dei funzionari. Ed inoltre:

a) ha la rappresentanza generale del comune;

b) nomina la giunta e può revocarne i componenti dandone adeguata motivazione in consiglio;

c) convoca e presiede la giunta e il consiglio comunale;

d) indirizza agli assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla giunta comunale, nonchè quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del comune;

e) concorda con gli assessori le dichiarazioni che questi intendano rendere impegnando la politica generale del comune;

f) distribuisce gli affari sui quali la giunta comunale deve deliberare tra i membri della giunta stessa, in relazione alle funzioni assegnate.

g) convoca periodicamente in apposite conferenze interne di servizio gli assessori incaricati a sovrintendere i vari settori, il segretario comunale, il responsabile del servizio finanziario e gli impiegati interessati per la verifica dello stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal consiglio comunale;

h) sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al segretario comunale;

i) nomina i responsabili di uffici e servizi, nonchè attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali. La nomina è subordinata al parere del segretario generale;

l) rappresenta il comune in giudizio e firma il mandato di lite;

m) adotta gli atti di richiesta di finanziamento, sovvenzioni, contributi rivolti allo stato, alla regione, ad altri enti.

n) esprime i pareri a enti o organi esterni al comune, che la legge non attribuisce alla competenza del consiglio comunale o che lo statuto e i regolamenti attuativi non attribuiscono alla competenza del segretario comunale o degli impiegati.

o) nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio.

p) promuove la conclusione di accordi di programma da sottoporre alla ratifica
del consiglio comunale;

q) coordina gli orari dei servizi comunali e dei servizi pubblici, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;

r) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'ente, informazioni ed atti anche riservati;

s) rilascia le concessioni edilizie;

t) adotta gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, le ordinanze, i decreti, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, comprese le concessioni in uso di beni demaniali o patrimoniali, che lo statuto e i regolamenti attuativi non attribuiscono alla competenza del segretario comunale o degli impiegati responsabili di uffici o servizi;

u) esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.


ART. 75
(vice- sindaco)

1. Il sindaco, all'atto della nomina della giunta designa fra gli assessori il vice- sindaco. Questi sarà sostituito, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, in ordine di anzianità da altro assessore.


ART. 76
(incarichi del sindaco agli assessori quale capo dell'amministrazione)

1.Il sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della giunta, nonchè di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al sindaco e all'organo collegiale.

2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.

3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.


ART. 77
(deleghe del sindaco al segretario comunale o a impiegati,
quale capo dell'amministrazione)

1. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, al segretario comunale o, nei limiti previsti dalla legge o dallo statuto, ad altri impiegati del comune.


ART. 78
(deleghe del sindaco al segretario comunale o a impiegati,
quale ufficiale di governo)

1. Il sindaco può delegare al segretario comunale o a impiegati funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.

2. L'atto di delega è comunicato al prefetto.


ART. 79
(efficacia delle deleghe)

Le deleghe di cui al presente capo conservano efficacia sino alla vacanza della carica di sindaco. Nel caso di proroga degli assessori i singoli referati decadono e possono essere confermati o modificati dal vice- sindaco.


Capo III
(giunta comunale)


ART. 80
(composizione)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco e dal numero massimo di assessori previsto dalla legge.

2. Il sindaco nomina gli assessori, fra cui un vice- sindaco, favorendo la rappresentanza di entrambi i sessi e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

3. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio comunale in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
Il sindaco verifica personalmente il possesso delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori e provvede a comunicarne l'esito agli organi collegiali.

4. Il sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

5. La giunta può riunirsi e deliberare anche prima della convocazione del consiglio comunale per la convalida degli eletti.


ART. 81
(assessori esterni al consiglio)


1. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.

2. Nessuno può ricoprire la carica di assessore per più di due mandati consecutivi.

3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto.

4. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.


ART. 82
(anzianità degli assessori)


1. L'anzianità degli assessori ad ogni fine previsto dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti è data dall'ordine stabilito dal sindaco nell'atto di nomina.


ART. 83
(dimissioni, decadenza)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice-sindaco.

2. Le dimissioni del sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza di sindaco e giunta.

4. Le dimissioni scritte del sindaco vanno presentate al consiglio comunale e fatte pervenire al protocollo del Comune; quelle degli assessori al sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il sindaco, che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di consiglio e si considerano presentate il giorno stesso.

6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal segretario.


ART. 84
(competenze generali della giunta)


1. La giunta è l'organo di collaborazione del sindaco nell'amministrazione del comune.

2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del consiglio e che la legge, lo statuto ed i regolamenti attuativi non attribuiscano al sindaco, al segretario o ai responsabili di settore.

3. Svolge un essenziale ruolo di proposta e di impulso in materia di atti fondamentali da sottoporre all'esame del consiglio comunale.

4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

5. Riferisce annualmente al consiglio sulla sua attività.


ART. 85
(attribuzioni)

1. Sono pertanto attribuiti alla giunta:

a) l'adozione delle proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio relative agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge.

b) l'adozione di provvedimenti generali inerenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale e lo scaglionamento nel tempo del piano annuale delle assunzioni licenziato dal consiglio.

c) la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione;

d) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;

e) la presentazione di una relazione annuale al consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo;

f) la determinazione delle tariffe di canoni, tributi e servizi;

g) le proposte di rettifiche IRPEF;

h) le determinazioni in materia di toponomastica;

i) le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall'amministrazione comunale;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo;

m) l'indicazione delle priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti;

n) l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;

o) l'approvazione dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche.

p) l'approvazione delle perizie di variante e suppletive, la nomina del collaudatore, la decisione sulle riserve dell'impresa;

q) l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni ogni altro contratto che la legge, lo statuto e i regolamenti attuativi non riservino alla competenza del consiglio comunale, del segretario generale o dei responsabili di settore.

r) i trasferimenti immobiliari rientranti nell'ordinaria amministrazione, quali alienazioni di relitti stradali, alienazioni, acquisti, permute per rettifica di confini, acquisti volti a migliorare la funzionalità di beni demaniali o patrimoniali;

s) gli incarichi professionali;

t) l'affidamento di attività o servizi compresi in programmi già deliberati dal consiglio comunale;

u) i prelevamenti dal fondo di riserva ordinario di competenza e di cassa, nonchè gli storni di cassa;

v) le azioni e i ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi dal comune o proposti contro il comune davanti al presidente della repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici, ordinari o speciali, di ogni ordine e grado, comprese le transazioni che non impegnino il comune per gli esercizi successivi; la nomina del legale;

ART. 86
(convocazione e ordine del giorno)

1. La giunta comunale si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del sindaco o di chi lo sostituisce.


ART. 87
(presidenza)

1. La giunta comunale è presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. Qualora non siano presenti il sindaco o il vice-sindaco la giunta comunale è presieduta dall'assessore anziano.


ART. 88
(pubblicità delle sedute)

1. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.

2. La giunta comunale può comunque ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.


ART. 89
(validità delle sedute)

1. Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.


ART. 90
(assistenza alle sedute)

1. Alle sedute della giunta comunale partecipa il segretario comunale o, in caso di sua assenza, impedimento o vacanza il vice- segretario.

2. Il segretario ha il compito di rendere pareri tecnico -giuridici su quesiti posti dalla giunta comunale, nonché di stendere il processo verbale della seduta.


ART. 91
(verbalizzazione delle sedute)

1. Il processo verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni approvate, con il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione.

2. Il processo verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario.


ART. 92
(presentazione delle proposte di deliberazione)

1. La giunta comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco o di ciascun assessore.

2. Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge.


ART. 93
(votazioni e validità delle deliberazioni)

1. Le votazioni delle proposte sono sempre palesi.

2. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei votanti.

3. Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Coloro invece che si astengono dal prendere parte alla votazione, non si computano nel numero dei votanti, nè in quello necessario per la validità della seduta.


ART. 94
(obbligo di astensione)

1. Il sindaco e gli assessori devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e allontanarsi dall'aula nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge.

2. Il comma 1 si applica anche al segretario e al vice -segretario, che vengono sostituiti nella loro funzione di verbalizzazione da un assessore scelto dal presidente.


Titolo III
(ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE)


Capo I
(erogazione dei servizi e forme associative)


Sezione I
(principi generali)


ART. 95
(erogazione dei servizi)

1. Il comune, oltre ai servizi riservatigli in via esclusiva dalla legge, può assumere l'esercizio diretto di tutti i servizi pubblici relativi agli ambiti di propria competenza.

2. Il comune può gestire direttamente i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge e dallo statuto che assicurano la migliore efficienza, in relazione alla natura e alle caratteristiche del servizio.

3. La società per azioni a prevalente capitale pubblico locale è disciplinata dalle disposizioni del codice civile. L'atto costitutivo e lo statuto stabiliscono le modalità di nomina degli amministratori da parte dell'assemblea dei soci, le modalità' di partecipazione del comune alla società stessa e le modalità per l'accesso agli atti della società da parte dei consiglieri comunali.

4. La deliberazione di concessione a terzi di servizi pubblici è corredata da un capitolato per la disciplina dei rapporti contrattuali fra il comune e il concessionario, delle procedure per l'affidamento in concessione e dei poteri di sorveglianza e di controllo riservati al comune.

5. Le deliberazioni relative all'assunzione di servizi e alla partecipazione in società sono corredate da una relazione dell'ufficio per il controllo della gestione che illustra gli aspetti economici e finanziari della proposta.


ART. 96
(convenzioni o consorzi)

1. Per perseguire scopi di pubblica utilità, e per erogare i servizi in modo ottimale, il comune può stipulare convenzioni o costituire o partecipare a consorzi con tutti i soggetti previsti dalla legge.

2. Il comune è rappresentato nei consorzi di cui al comma 1 dal sindaco o da suo delegato.


ART. 97
(controllo sulla partecipazione a forme associative o societarie)

1. Il sindaco, o chi è da esso delegato a rappresentarlo nelle società e nei consorzi di cui agli articoli 95 o 96, riferisce annualmente, in occasione dell'esame del conto consuntivo, sull'andamento dei consorzi o delle società cui il comune partecipa.


ART. 98
(controllo di qualità)
1. Il comune può svolgere indagini sulla qualità dei servizi erogati, anche stipulando a tal fine apposite convenzioni con esperti o società specializzate.


Sezione II
(Aziende)


ART. 99
(costituzione di aziende)

1. Per la gestione di servizi pubblici che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il comune può valersi di aziende speciali.

2. L'azienda speciale è ente strumentale del comune, da esso dipendente ad ogni effetto di legge.


ART. 100
(consiglio di amministrazione)

1. Lo statuto dell'azienda stabilisce il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da tre o da cinque componenti, compreso il presidente.

3. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, fra persone che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una specifica competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

4. Le nomine degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risultano la specifica competenza e la professionalità del candidato.

5. Non possono ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione coloro che sono in lite con l'azienda, nonchè i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o connesse ai servizi dell'azienda.


ART. 101
(durata del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione permane in carica per tutto il mandato elettorale dell'amministrazione comunale. Decade dalla carica contestualmente alla decadenza, rimozione, dimissioni, impedimento permanente, decesso e cessazione a seguito di mozione di sfiducia del sindaco che ha provveduto alla nomina. Esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, che deve aver luogo entro dieci giorni dalla data della nomina del nuovo sindaco.


ART. 102
(nomina del direttore)

1. Il direttore è nominato in base alle disposizioni dello statuto dell'azienda, che può prevedere la figura del vice-direttore.


ART. 103
(revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione)

1. Il sindaco può revocare il presidente o i membri del consiglio di amministrazione solo per gravi violazioni di legge o dello statuto, per documentata inefficienza, o per grave contrasto con gli indirizzi dettati dal consiglio comunale.

2. L'approvazione della revoca e la nomina del sostituto avvengono contestualmente.


ART. 104
(rapporti con il comune)

1. Sono atti fondamentali dell'azienda il piano programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale, la relazione previsionale annuale, il conto consuntivo.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati dal consiglio comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati, nelle sessioni rispettivamente dedicate all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo del comune.

3. Lo statuto dell'azienda disciplina le modalità per il coordinamento della presentazione dei documenti contabili e programmatori dell'azienda con quelli del comune.


ART. 105
(approvazione dello statuto)

1. Lo statuto dell'azienda deve uniformarsi ai principi di unitarietà con gli indirizzi generali del comune, assicurata dal presidente dell'azienda, di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi, e i poteri di gestione attribuiti al direttore e ai dirigenti, di responsabilità e di gerarchia nell'organizzazione dell'azienda.

2. Lo statuto dell'azienda è approvato dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei membri del consiglio assegnati.


Sezione III
(istituzioni)


ART. 106
(costituzione delle istituzioni)

1. Per la gestione di servizi pubblici che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il comune si può valere di istituzioni.

2. Ciascuna istituzione è disciplinata da un regolamento, approvato unicamente all'atto costitutivo dell'istituzione stessa.

3. Non possono essere costituite più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.


ART. 107
(consiglio di amministrazione)
1. Il regolamento dell'istituzione stabilisce il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

2. Per la rimozione della cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 100 - 101 e 103.


ART. 108
(nomina del direttore)

1. Il direttore è nominato con le modalità previste dal regolamento.


ART. 109
(rapporti con il comune)

1. Sono atti fondamentali dell'istituzione il piano programma, il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale annuale, il conto consuntivo.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati dal consiglio comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati, nelle sessioni rispettivamente dedicate all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo del comune.


ART. 110
(regolamento dell'istituzione)

1. Il regolamento disciplina le competenze degli organi, le caratteristiche del servizio sociale, le prestazioni da rendere, i criteri relativi all'eventuale quota partecipativa dell'utente, il conferimento di beni immobili e mobili e del personale e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione.

2. Il regolamento disciplina altre le modalità per il coordinamento della presentazione dei documenti contabili dell'istituzione con quelli del comune.

3. Il regolamento, garantendo l'autonomia gestionale dell'istituzione, disciplina l'esercizio sulla stessa della vigilanza del comune e la verifica dei risultati della gestione.

Capo II
(organizzazione del personale)


ART. 111
(principi organizzativi)

1. L'organizzazione degli uffici del comune si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza degli uffici e dei servizi.

2. Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dall'organizzazione gerarchica degli uffici e dei servizi del comune, al cui vertice è posto il segretario.

3. Il comune promuove programmi di formazione, di aggiornamento, di addestramento del personale al fine di assicurare il costante adeguamento delle capacità e delle attitudini professionali alle esigenze di efficienza e di economicità dell'amministrazione.


ART. 112
(organizzazione)

1. Gli uffici del comune sono articolati in unità organizzative individuate dal regolamento.

2. Possono essere istituiti uffici di staff, a supporto degli organi e dell'apparato amministrativo del comune.

3. Le assegnazioni del personale ad unità organizzative di livello inferiore sono effettuate dal responsabile dell'unità organizzativa superiore.


ART. 113
(incarichi di alta specializzazione)

1. La copertura di posti di responsabile di servizi o di uffici, vacanti in pianta organica e che richiedano alta specializzazione anche in relazione all'attuazione di programmi specifici dell'amministrazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, non superiore a tre anni, nelle forme e con i limiti previsti dalla legge.

2. Il decreto del sindaco è corredato da una relazione del segretario comunale e dell'ufficio cui compete il coordinamento del controllo della gestione, che attesta la sussistenza dei requisiti professionali del candidato. Il potere di nomina da parte del sindaco è subordinato al parere del segretario generale. Il sindaco potrà disattendere il parere con apposita motivazione.

3. Qualora il contratto di cui al comma 1 sia di diritto pubblico, si applicano il trattamento economico e le indennità aggiuntive previste dalla normativa per il personale comunale; qualora il contratto sia di diritto privato, il trattamento economico onnicomprensivo non può essere superiore alla media dei contratti per i dirigenti del settore privato, in relazione all'esperienza e all'anzianità maturata.

4. Il contratto può essere rinnovato per non più di due anni, qualora il segretario comunale e l'ufficio cui compete il coordinamento del controllo della gestione esprimano al sindaco parere favorevole, alla luce degli obiettivi conseguiti e dei programmi attuati, nonchè del livello di efficienza e di efficacia raggiunto dall'ufficio o dal servizio.

5. L'intenzione anticipata dell'incarico può essere disposta dal sindaco, sentito il segretario e l'ufficio per il controllo della gestione, qualora non ricorrano le condizioni stabilite al comma 4.


ART. 114
(responsabilità)

1. Il segretario e i responsabili delle unità organizzative rispondono dell'attuazione degli obiettivi indicati dagli organi del comune e dei programmi da questi approvati.

2. Il regolamento disciplina i casi in cui il segretario o i responsabili di unità organizzativi possono delegare proprie funzioni ad altri impiegati.


ART. 115
(responsabile del procedimento)

1. Il regolamento individua per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale.

2. Quando il responsabile del procedimento non sia individuato nel segretario, o in chi lo sostituisce responsabile del procedimento è l'impiegato responsabile dell'unità organizzativa.


ART. 116
(pareri previsti dalla legge)

1. Qualora l'organo deliberante ritenga di discostarsi dai pareri previsti dalla legge ne dà congrua motivazione.


ART. 117
(organi individuali - non elettivi)

1. Sono organi individuali (non elettivi) dell'ente il segretario comunale, il vice-segretario e i responsabili di settore.
Ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del comune, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
Ad essi spetta, altresì, la direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

2. Nel rispetto dei principi soprastabiliti, il regolamento specifica l'attribuzione delle responsabilità gestionali.


ART. 118
(Provvedimenti degli organi individuali)

1. Gli atti provvedimentali degli organi individuali non elettivi hanno la forma della determinazione.

2. La determinazione viene assunta dall'organo competente, previa istruttoria della formale proposta demandata all'ufficio ed assunzione dei pareri di cui all'art. 53, 1° comma, della legge n. 142/90, conformemente alla disciplina del regolamento.

3. Le determinazioni sono raccolte in apposito registro annuale della cui tenuta è responsabile il segretario comunale o il responsabile di settore da lui incaricato.

4. I provvedimenti nelle materie di cui al 3° comma dell'art. 45 della L. 142/90 possono essere comunicati per iniziativa dell'organo individuale alla giunta comunale.

5. Le determinazioni, contemporaneamente al deposito dell'originale presso il registro di cui al comma 3, sono affissi in copia all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per 15 giorni consecutivi.

6. La determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'inizio della pubblicazione all'albo pretorio.


ART. 119
(potere di direttiva)

1. Agli organi collegiali ed individuali (elettivi o meno) spetta il potere di direttiva.

2. Attraverso tale potere l'organo detta, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di carattere applicativo per l'organizzazione della struttura, la disciplina dei mezzi e degli strumenti, le procedure organizzativi, le modalità di trattazione delle pratiche e degli affari, le attività da svolgere.

3. I destinatari delle direttiva sono tenuti ad adeguarvici nell'ambito della propria autonomia e responsabilità organizzativa.


ART. 120
(assicurazione) - Annullato

ART. 121
(competenze del segretario)

1. Ferme restando le competenze degli altri organi del comune, spetta al segretario:

a) svolgere i compiti che gli sono attribuiti dalla legge;

b) svolgere i compiti connessi con l'attuazione dei programmi approvati dagli organi del comune, con le modalità stabilite dal regolamento;

c) sovrintendere alle funzioni dei responsabili delle unità organizzative e coordinarne l'attività secondo i criteri stabiliti dall'art.96;

d) curare l'attuazione degli atti deliberativi del consiglio e della giunta comunale;

e) rilasciare gli atti di certificazione, di attestazione, di dichiarazione, e ogni altro atto, ad eccezione di quelli attribuiti dalla legge alla competenza del sindaco;

f) emanare circolari esplicative di leggi e regolamenti;

g) adottare gli atti di classificazione, di ingiunzione, di sanzione, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, ogni altro atto di consenso denominato, comprese le concessioni in uso di beni demaniali o patrimoniali così come indicati dai regolamenti.

h) formulare proposte al sindaco anche ai fini della elaborazione di programmi e direttive.

i) determinare, informandone le OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, definendo in particolare l'orario di servizio e di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa comunale, previo eventuale esame con le OO.SS.

l) adottare gli atti di gestione del personale e provvedere all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale;

m) coordinare, verificare e controllare le attività dei responsabili di settore, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.

2. Spetta altresì al segretario l'adozione di atti e provvedimenti inerenti l'ordinaria gestione dei servizi, così come individuati dal regolamento.

3. Il segretario può delegare a impiegati, responsabili di uffici o servizi, l'adozione di atti di propria competenza.

ART. 122
(competenze di responsabili di unità organizzative)

1. Spetta al responsabile della ragioneria:

a) l'adozione dei provvedimenti di liquidazione di propria competenza in esecuzione di deliberazioni autorizzative della spesa o di contratti;

b) l'adozione degli atti per la riscossione delle entrate e per il recupero dei crediti.

1. Spetta ai responsabili di ufficio o servizi l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali, nonchè l'adozione di provvedimenti inerenti l'ordinaria gestione dei servizi o degli uffici, così come individuati dal regolamento.


ART. 123
(vice segretario comunale)

1. Il vice-segretario comunale coadiuva il segretario comunale nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza, vacanza o impedimento.

2. Il vice-segretario è nominato dal sindaco tra i responsabili apicali di unità organizzative, in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla carica del segretario comunale.


ART. 124
(presidenza delle gare)

1. La presidenza delle gare spetta al segretario, come pure la firma dei contratti, ogni qualvolta egli non sia chiamato a rogare l'atto, nel qual caso la stipula dei contratti spetta al sindaco.


ART. 125
(commissioni di concorso)

1. Le commissioni di concorso per l'assunzione di personale sono presiedute dal segretario e sono formate esclusivamente da esperti in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento.


ART. 126
(responsabile delle procedure)

1. La responsabilità del segretario nelle procedure di appalto e di concorso è disciplinata dalla legge e dal regolamento.


ART. 127
(potere disciplinare del segretario e dei responsabili di unità organizzative)

1. La sanzione del richiamo scritto è irrogata dal segretario o dai responsabili di ciascuna unità organizzativa, secondo il criterio di gerarchia. Qualora il segretario o i responsabili di unità organizzativa ritengano che sia da irrogare una sanzione più grave, esercitano la relativa proposta, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il sindaco può sempre irrogare la sanzione del richiamo scritto e, sentito il segretario, irrogare la censura ed esercitare la proposta per sanzioni più gravi.


Capo III
(controlli)


Art. 128
(controllo della gestione)

1. Il controllo della gestione è esercitato dagli uffici, in collegamento con il collegio dei revisori dei conti, anche con riferimento al raggiungimento di standard previamente individuati.

2. Il regolamento disciplina la rilevazione contabile dei costi degli uffici e dei servizi e definisce modelli di scritture contabili che devono affiancare quelle previste dalla legge in materia di contabilità dei comuni.

3. La rilevanza contabile dei costi prevede la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità organizzativi, onde pervenire alla valutazione della efficienza e della efficacia della spesa articolata per uffici, servizi e programmi.


ART. 129
(funzioni e poteri del collegio dei revisori dei conti)

1. Nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto, il collegio dei revisori dei conti può disporre ispezioni, acquisire documenti, disporre l'audizione di dirigenti e impiegati del comune e delle istituzioni, che hanno l'obbligo di rispondere, sentire il sindaco, gli assessori, sentire i rappresentanti del comune presso gli organi di qualsivoglia ente, istituito o consorzio.

2. Può presentare relazioni e documenti al consiglio comunale, e, se richiesto, ha l'obbligo di collaborare con questo e con la giunta comunale.

3. Ciascun revisore ha diritto di assistere alle sedute del consiglio comunale e, in relazione a singoli oggetti per i quali faccia richiesta, della giunta comunale. Può, su richiesta indirizzata al presidente di ciascun collegio, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

ART. 130
(indennità dei revisori dei conti)

1. L'indennità dei revisori dei conti è commisurata alla misura stabilita dalle disposizioni vigenti.


ART. 131
(trasmissione delle deliberazioni al comitato regionale di controllo
o ai capi gruppo consiliari)

1. Il segretario è responsabile della trasmissione delle deliberazioni al comitato regionale di controllo al capigruppo consiliari, al prefetto.

2. Il vice-segretario è responsabile solo qua