ART. 1
(finalità)
1. Dueville, comune della repubblica italiana, persegue i propri
fini istituzionali e svolge la propria attività per promuovere
lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.
2. Il comune promuove e favorisce le iniziative rivolte ad
affermare, conformemente ai principi espressi dalla costituzione
e dalla carta europea delle autonomie locali, il potere di esercitare
funzioni proprie o delegate, mediante l'uso di risorse adeguate,
di cui dispone liberamente.
ART. 2
(territorio del comune)
1. Ai fini dell'erogazione dei servizi e dell'esercizio della
partecipazione, il territorio del comune è suddiviso
in zone, tenendo conto dei confini storici delle frazioni e
delle parrocchie.
ART. 3
(governo dell'ente ed erogazione dei servizi)
1. Il comune persegue la massima efficienza ed efficacia nel
governo dell'ente, ricercando gli strumenti che assicurano la
tempestività delle decisioni, nel rispetto dei principi
di partecipazione e di controllo.
2. Eroga i servizi ricercando le forme che conseguono il risultato
qualitativamente più soddisfacente per la collettività,
favorendo l'accesso dei cittadini e delle associazioni e assicurando
la trasparenza delle procedure.
ART. 4
(partecipazione, informazione e accesso alle strutture)
1. Il comune garantisce la partecipazione dei cittadini e delle
associazioni all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi
di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. Il comune favorisce l'attività e promuove la collaborazione
del volontariato riconoscendone il ruolo come espressione libera
ed autonoma della comunità locale; assicura a tutti l'informazione
sulla propria attività.
ART. 5
(programmazione e forme collaborative)
1. Il comune, per il conseguimento delle proprie finalità,
assume la programmazione come metodo di intervento e definisce
gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi
generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti
programmatori della regione e della provincia.
2. Nell'esercizio delle proprie competenze il comune promuove
e sostiene, anche partecipando a forme associative e a modelli
organizzativi di tipo privatistico, iniziative pubbliche e private
idonee ad armonizzare valori di continuità ed esigenze
di rinnovamento con particolare rilievo:
a) alla promozione dei diritti della persona ed alla valorizzazione
del suo ruolo;
b) alla formazione civile e morale dei giovani;
c) a nuove risposte all'emarginazione e al bisogno, ispirate
all'associazionismo, al volontariato ed alla cooperazione di
solidarietà sociale;
d) alla prevenzione del disagio.
ART. 6
(pianificazione territoriale e politica ecologica)
1. Il comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, promuove
e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno
sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture
sociali, valorizzando iniziative e risorse pubbliche e private;
promuove e realizza la salvaguardia dell'ambiente, la qualità
della vita e salute pubblica con attività rivolte a prevenire,
reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento; promuove
il risparmio delle risorse naturali ed ambientali; tutela i
valori del paesaggio e del patrimonio naturale; valorizza e
tutela il verde pubblico.
ART. 7
(attività produttive)
1. Il comune favorisce lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria,
dell'artigianato, del commercio; promuove l'organizzazione razionale
del sistema di distribuzione commerciale, anche ai fini di tutela
del consumatore; agevola lo sviluppo della cooperazione.
2. Contribuisce alla formazione dei lavoratori promuovendo
scuole e corsi professionali.
ART. 8
(servizi sociali)
1. Il comune promuove per tutti i cittadini il godimento dei
servizi sociali; a tal fine si dota di adeguate strutture socio-assistenziali,
non esclusa la definizione di convenzioni nei confronti di terzi.
Promuove iniziative rivolte a sviluppare l'integrazione di fasce
di popolazione a disagio (anziani, handicappati, emarginati,
minoranze etniche) favorendo la sensibilizzazione dei cittadini
su queste problematiche.
A tal fine il comune promuove la collaborazione con le associazioni
competenti ed in particolare i giovani.
ART. 9
(persona e famiglia)
1. Il comune promuove e favorisce iniziative pubbliche e private
volte a valorizzare la famiglia come nucleo fondamentale per
la convivenza e la solidarietà sociale e la centralità
della persona.
ART. 10
(patrimonio culturale)
1. Il comune favorisce il progresso della cultura; tutela il
patrimonio storico, artistico e culturale; promuove e attua
iniziative idonee a valorizzare le specificità culturali
della comunità locale, cercando il coinvolgimento delle
associazioni locali.
ART. 11
(stemma, gonfalone)
1. L'uso dello stemma e del gonfalone del comune sono disciplinati
dal regolamento.
ART. 12
(collaborazione con collettività di stati esteri)
1. Nell'ambito delle proprie funzioni, il comune, conformemente
ai principi espressi dalla carta europea dell'autonomia locale,
favorisce e promuove forme di cooperazione anche con le collettività
locali di altri stati, utili ai fini dello sviluppo della propria
comunità.
TITOLO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO 1
(rapporti con la comunità locale)
ART. 13
(rapporti tra comune e associazioni)
1. Il comune favorisce la formazione di organismi a base associativa,
riconoscendone forane di sussidiarietà.
2. Il comune può stipulare, con gli organismi di cui
al comma 1, convenzioni per una migliore e coordinata gestione
di servizi comunali.
3. Il comune consulta gli organismi di cui al comma 1 attraverso
udienze dei loro rappresentanti da parte del sindaco, della
giunta e delle commissioni consiliari, o per il tramite di apposite
consulte, la cui composizione è disciplinata dal regolamento.
4. Il comune promuove la formazione di consulte comunali nei
seguenti settori: anziani, giovani e volontariato espressione
stessa delle associazioni.
ART. 14
(albo delle associazioni)
1. Viene istituito l'albo comunale delle associazioni e del
volontariato.
2. L'iscrizione è disposta con deliberazione della giunta
comunale, la quale dovrà verificare annualmente la persistenza
delle condizioni di iscrizione all'albo disponendo la sospensione
delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma 3.
3. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono avere i
seguenti requisiti:
a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata
registrata, oppure aderire ad enti o ad organismi a carattere
nazionale, regionale o provinciale, oppure avere depositato
presso l'amm.ne comunale la documentazione da essa richiesta;
b) lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia
e prevedere la possibilità di iscrizione alla generalità
dei cittadini;
c) avere almeno 10 soci;
d) presentare all'inizio dell'anno sociale il programma dell'attività
ed il resoconto dell'anno precedente.
ART. 15
(partecipazione alla formazione di atti)
1. Il comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti
che interessano specifiche categorie di cittadini o singoli
cittadini, procede alla consultazione degli interessati, o direttamente,
mediante questionari, assemblee, udienze del sindaco, della
giunta comunale, delle competenti commissioni consiliari, di
consulte, o indirettamente, interpellando i rappresentanti di
tali categorie.
2. In rapporto ai processi di profonda trasformazione socio-economica
in atto, il comune costituisce presso l'ufficio programmazione
un osservatorio dei principali affari sociali, economici e culturali,
consultando i principali soggetti agenti sui relativi mercati/settori,
al fine di orientare la propria attività di programmazione.
Allo scopo può costituire un comitato di partecipazione
(nel quale siano rappresentate associazioni imprenditoriali
e forze sociali) inteso come organismo deputato ad individuare
soluzioni più idonee relativamente alle questioni emergenti:
ristrutturazioni industriali, impatto ambientale per i nuovi
insediamenti industriali, artigianali e commerciali, progetti
di sviluppo dei servizi.
ART. 16
(partecipazione al procedimento amministrativo)
l. La partecipazione dei soggetti interessati al procedimento
amministrativo ha luogo nelle forme e secondo i principi stabiliti
dalla legge.
2. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento,
il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per
l'individuazione delle unità organizzative responsabili
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonchè dell'adozione del provvedimento finale, le forme
di pubblicità del procedimento, i criteri, le forme e
i tempi relativi alle comunicazioni ai soggetti interessati
previste dalla legge, le modalità di intervento nel procedimento
dei soggetti interessati, i termini per l'acquisizione di pareri
previsti da regolamenti comunali.
3. Qualora l'amministrazione comunale non provveda ai sensi
del comma 2, il termine è di 30 giorni.
ART. 17
(consultazione dei cittadini)
1. Il comune assume come principio fondamentale della sua azione
la consultazione mirata dei cittadini, particolarmente nei riguardi
dell'organizzazione dei servizi, predisponendo a tale scopo
campagne sociali generali o particolari per singoli gruppi sociali
organizzati o non.
2. Nell'impegno del principio della consultazione, di propria
iniziativa e ogni qualvolta lo richieda un adeguato numero di
cittadini, fissato nella quantità e modalità dal
regolamento, il comune può attivare nel procedimento
di adozione degli atti di competenza, forme di consultazione
dei cittadini, consistenti in sondaggi, assemblee ed audizioni
promosse dal sindaco, dalla giunta comunale e dalle competenti
commissioni consiliari.
3. Il comune organizza un'assemblea pubblica almeno una volta
all'anno, di norma precedentemente all'approvazione del bilancio
annuale di previsione.
4. Il comma 1 non si applica nell'adozione di atti relativi
a tributi e ad atti per i quali la legge preveda apposite forme
di consultazione.
ART. 18
(assemblee di zona della popolazione)
1. Pubbliche assemblee possono essere indette dal sindaco,
anche su richiesta del 5 per cento degli elettori di ciascuna
zona, per dibattere problemi riguardanti ciascuna zona.
2. Qualora le assemblee siano indette su richiesta dei cittadini,
esse sono tenute entro trenta giorni dal deposito della richiesta,
alla presenza del sindaco o di almeno un rappresentante della
giunta comunale.
ART. 19
(ammissione di istanze)
1. I cittadini, singoli od associati, possono presentare al
sindaco istanze con le quali si chiedono le ragioni di determinati
comportamenti o su aspetti dell'attività amministrativa,
oppure petizioni volte ad attivare l'iniziativa degli organi
del comune su questioni di interesse collettivo.
2. Il sindaco o il segretario generale sono tenuti a rispondere,
con atto motivato, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza
o della petizione, a seconda delle rispettive competenze.
3. Il consiglio comunale esamina le istanze, le petizioni e
le proposte di cui al comma 1, che siano di sua competenza,
nei tempi e nei modi indicati nel proprio regolamento.
4. I cittadini presentatori di istanze, petizioni e proposte
possono, con le modalità stabilite dal regolamento, chiedere
al sindaco di essere assistiti dagli uffici comunali nella redazione
degli stessi.
ART. 20
(informazione e accesso agli atti)
1. Il comune pubblicizza la propria attività, anche
dotandosi di un notiziario e stipulando apposite convenzioni
con organi di stampa ed emittenti radiotelevisive.
2. Il comune si dota di uno sportello per le informazioni,
presso il quale i cittadini possono consultare gli atti del
comune, presentare reclami, istanze, petizioni, ottenere informazioni
utili inerenti all'attività e ai servizi del comune.
3. Il comune si dota di un bollettino degli atti; i contenuti,
la periodicità e le modalità di diffusione sono
stabiliti dal regolamento.
CAPO II
(referendum consultivo)
ART. 21
(titolarità e ambito di esercizio)
1. Il cinque per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali
del comune o il consiglio comunale a maggioranza dei due terzi
dei propri membri o il sindaco possono richiedere l'indizione
di referendum consultivi su materie nelle quali il consiglio
comunale ha competenza deliberativa esclusiva e riguardanti
gli interessi dell'intera comunità in materia di esclusiva
competenza locale.
2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le seguenti
materie:
a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di
decadenza e, in
generale, deliberazioni o questioni concernenti persone;
b) personale del comune, delle istituzioni, delle aziende speciali;
c) istituzione e ordinamento dei tributi e disciplina generale
delle tariffe;
d) bilanci annuali, pluriennali e conti consuntivi.
3. Non è ammessa la proposizione di altro referendum
sul medesimo oggetto per tutta la durata del mandato elettorale
nel corso del quale il referendum si è svolto.
4. Non è ammesso lo svolgimento di un referendum nei
sei mesi precedenti la naturale scadenza del mandato elettorale.
Le dimissioni del sindaco e le altre cause che comportino lo
scioglimento del consiglio comunale e l'indizione di nuove elezioni
determinano la sospensione del referendum.
5. I referendum di cui al presente capo non possono aver luogo
in coincidenza con altre operazioni di voto.
ART. 22
(comitato promotore)
1. Al fine di raccogliere le sottoscrizioni necessarie ai sensi
dell'art. 21, i promotori del referendum, in numero non inferiore
a venti, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti
la loro iscrizione nelle liste elettorali del comune, al segretario
generale, che ne dà atto a verbale, copia del quale viene
rilasciato ai promotori.
2. La richiesta di promozione del referendum contiene l'indicazione
dei quesiti che si intendono sottoporre alla consultazione,
formulati in termini chiari e intelleggibili e in modo tale
da consentire la scelta tra due o più alternative relative
alla medesima materia.
ART. 23
(giudizio preventivo di ammissibilità e raccolta delle
sottoscrizioni)
1. Una commissione, composta da esperti, indipendente dall'amministrazione
comunale, e nominata con le modalità stabilite dal regolamento,
giudica entro venti giorni dal deposito della richiesta la ammissibilità
del referendum ai sensi degli articoli 21 e 22, comma 2.
2. Qualora la formulazione dei quesiti non sia conforme a quanto
disposto dall'art. 22, comma 2, la commissione invita il comitato
promotore a riformularli.
3. La commissione comunica al comitato promotore e al sindaco
la propria decisione sull'ammissibilità o l'inammissibilità
del referendum.
4. Il sindaco, nel caso la commissione dichiari il referendum
ammissibile, convoca il consiglio comunale, che si riunisce
entro i quindici giorni successivi per valutare le ragioni di
opportunità del referendum e, se del caso, dichiarare
che esso non ha luogo, a maggioranza dei due terzi dei membri
del consiglio assegnati.
5. Nella stessa occasione, il consiglio si esprime sull'opportunità
di sospendere eventuali decisioni sulla materia oggetto del
referendum, in attesa di valutare l'esito dello stesso ai sensi
dell'art. 25.
6. Qualora la decisione sia nel senso che il referendum può
avere luogo, il comitato promotore provvede alla raccolta delle
sottoscrizioni, con le modalità stabilite dal regolamento,
entro il termine di quarantacinque giorni.
7. La commissione di cui al comma 1 verifica se il numero delle
sottoscrizioni sia superiore od uguale a quello stabilito all'art.
2 1, comma 1, e lo comunica al sindaco nei termini stabiliti
dal regolamento.
8. Qualora il numero delle sottoscrizioni sia eguale o superiore
a quello stabilito all'art. 21, comma 1, il sindaco indice il
referendum in una data che non può essere né inferiore
a due mesi, né superiore a tre mesi successivi al ricevimento
degli atti della commissione.
ART. 24
(modalità per lo svolgimento del referendum)
1. Il regolamento disciplina, facendo riferimento alle disposizioni
stabilite per lo svolgimento dei referendum nazionali o regionali,
in quanto compatibili, e attenendosi a criteri di semplificazione
ed economicità del procedimento:
a) l'ipotesi di accorpamento di più referendum, anche
prescindendo dai termini di cui all'art. 23, comma 8;
b) la pubblicità e la propaganda;
c) le modalità di accertamento dell'identità
dei votanti, restando esclusa la consegna dei certificati elettorali;
d) le caratteristiche della scheda elettorale;
e) la composizione e i compiti della commissione elettorale,
nella quale deve essere presente almeno un rappresentante del
comitato promotore;
f) il numero e la formazione delle circoscrizioni elettorali,
che possono coincidere con le circoscrizioni comunali, e la
composizione dei seggi;
g) le modalità della consultazione, da tenersi nell'arco
di una sola giornata, le operazioni di voto, gli adempimenti
materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la
regolarità dello scrutinio.
2. L'amministrazione comunale, attraverso il proprio notiziario
o con altro mezzo informativo, darà ampia pubblicità
ai quesiti referendari e alle modalità di svolgimento
del referendum.
ART. 25
(effetti del referendum)
1. Qualora al referendum abbia partecipato più del cinquanta
per cento degli aventi diritto, il sindaco, entro un mese dalla
proclamazione del risultato del referendum, iscrive all'ordine
del giorno del consiglio comunale il dibattito relativo.
ART. 26
(referendum di zona)
1. Il regolamento disciplina lo svolgimento di referendum su
materie che interessano singole zone del comune.
2. Il regolamento stabilisce le materie escluse, il numero
dei sottoscrittori, i controlli e quant'altro necessario, ispirandosi
ai criteri dettati nel presente capo per il referendum comunale.
CAPO III
(difensore civico)
ART. 27
(difensore civico)
1. Il comune di Dueville istituisce la figura del difensore
civico.
2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità,
dell'efficienza e del buon andamento dell'amministrazione comunale
e del corretto rapporto con i cittadini nonchè per la
tutela degli interessi protetti.
Segnala gli abusi, le disfunzioni, i ritardi dell'amministrazione
nei confronti dei cittadini.
3. Il difensore civico non è soggetto ad alcuna forma
di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune.
ART. 28
(requisiti per la elezione)
1. Il difensore civico è eletto fra i cittadini che,
in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità
previsti dalla legge per la carica di consigliere comunale e
di comprovata competenza giuridico - amministrativa, diano garanzia
di preparazione, esperienza, indipendenza ed obiettività
di giudizio.
2. L'ufficio del difensore civico è incompatibile con
ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi
altro ufficio pubblico.
3. Per la rimozione delle cause di incompatibilità,
originaria o sopravvenuta, e delle cause di ineleggibilità
sopravvenute all'elezione, si applicano le procedure previste
dalla legge per i consiglieri comunali.
ART. 29
(elezione e durata in carica)
1. Il difensore civico è eletto dai consiglieri comunali,
a scrutinio segreto. E' eletto il candidato che ha ottenuto
il voto favorevole dei due terzi del consiglio comunale.
2. Il difensore civico resta in carica quanto il consiglio
comunale che lo ha eletto e comunque fino alla elezione del
successore ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
3. Il regolamento disciplina le modalità di presentazione
delle candidature.
ART. 30
(ambito di intervento)
1. Il difensore civico ha il compito di intervenire per la
tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, da
abusi, disfunzioni, carenze o ritardi di provvedimenti, atti,
comportamenti anche omissivi, di organi, uffici o servizi del
comune.
2. La materia del pubblico impiego non può costituire
oggetto dell'intervento del difensore civico.
3. Il difensore civico esercita le sue funzioni d'ufficio o
su istanza di cittadini singoli o associati. Il difensore civico
deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli
si rivolgono nelle forme prescritte.
ART. 31
(poteri)
1. Il difensore civico può chiedere l'esibizione, senza
il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti
relativi all'oggetto del proprio intervento e convocare il responsabile
dell'ufficio competente, che ha l'obbligo di presentarsi e di
rispondere, al fine di ottenere ogni utile informazione sullo
stato della pratica e le cause degli abusi, delle disfunzioni,
dei ritardi o delle carenze segnalate; può altresì
accedere agli uffici per compiervi accertamenti.
2. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie
di cui è venuto in possesso per ragioni di ufficio e
che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi della legge.
ART. 32
(rapporti con il consiglio comunale)
1. Il difensore civico ha il diritto di essere ascoltato dal
consiglio comunale per riferire su aspetti generali della propria
attività e dalle commissioni consiliari in ordine ad
aspetti particolari.
2. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore
civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.
3. Il difensore civico può inviare proprie relazioni
al consiglio comunale.
ART. 33
(relazione annuale)
1. Il difensore civico, in occasione della sessione dedicata
all'esame del conto consuntivo, sottopone all'esame del consiglio
comunale una relazione sulla attività svolta, con eventuali
proposte di innovazioni normative o amministrative.
2. Il consiglio comunale provvede a dare alla relazione adeguata
pubblicità.
ART. 34
(indennità)
1. Al difensore civico spetta, oltre al rimborso delle spese,
una indennità di funzione mensile pari all'indennità
di carica del vice - sindaco.
ART. 35
(collaborazione con altri comuni)
1. Il comune di Dueville può altresì cercare
accordi con i comuni limitrofi per la nomina di un'unica persona
che svolga le funzioni di difensore civico per i comuni interessati.
2. In questo caso il candidato sarà designato con voto
unanime nell'assemblea dei sindaci interessati e sarà
eletto se otterrà, in ciascun comune, il voto favorevole
dei due terzi del consiglio comunale.
3. I rapporti tra i comuni interessati saranno definiti con
apposita convenzione.
TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE
CAPO I
(consiglio comunale)
SEZIONE I
(organi del consiglio comunale)
ART. 36
(organi del consiglio comunale)
1. Sono organi del consiglio comunale il presidente, i gruppi
consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari.
ART. 37
(consigliere anziano)
1. Ad ogni fine previsto dallo statuto, è consigliere
anziano colui che ha ottenuto la cifra elettorale più
alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di
preferenza, con esclusione del sindaco e dei candidati alla
carica di sindaco proclamati consiglieri; in caso di parità
di voti, il più anziano di età.
2. In ogni caso di assenza o impedimento del consigliere anziano,
è considerato tale il consigliere presente che nella
graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri
di cui al comma 1, occupa il posto immediatamente successivo.
ART. 38
(presidenza delle sedute)
1. Il sindaco presiede il consiglio comunale. In caso di sua
assenza o impedimento, il consiglio comunale è presieduto
dal vice - sindaco e, in caso di assenza o di impedimento anche
di questi, dagli altri assessori in ordine di anzianità.
2. Qualora non siano presenti in aula il sindaco e gli altri
assessori, che siano anche consiglieri, il consiglio comunale
è presieduto dal consigliere anziano o dal consigliere
che segue in ordine di anzianità.
ART. 39
(compiti del presidente)
1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige
i dibattiti, ne fa osservare il regolamento, concede la parola,
giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia
il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta
e la regolarità delle discussioni, può sospendere
e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula dei
consiglieri che, richiamati per due volte, reiteratamente violino
il regolamento impedendo il normale svolgimento della seduta,
e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare
svolgimento della seduta.
ART. 40
(composizione dei gruppi consiliari)
1. Tutti i consiglieri comunali debbono appartenere ad un gruppo
consiliare.
2. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due consiglieri.
3. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere,
purché questi sia l'unico rappresentante di una lista
che ha ottenuto un solo seggio.
4. Ciascun gruppo elegge un presidente, dando immediata comunicazione
al sindaco e al segretario comunale dell'elezione e di eventuali
variazioni intervenute.
5. I consiglieri che non possono costituire un gruppo o non
abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo, formano
il gruppo misto.
6. E' in facoltà del sindaco di dichiarare di non appartenere
ad alcun gruppo consiliare.
7. Le modalità di formazione e di funzionamento dei
gruppi sono stabiliti dal regolamento.
ART. 41
(conferenza dei capigruppo)
1. La conferenza dei capigruppo è formata dai presidenti
di ciascun gruppo conciliare ed è presieduta dal sindaco
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-sindaco.
2. Spetta alla conferenza dei capi-gruppo:
a) collaborare con il sindaco nella predisposizione dell'ordine
del giorno delle
sedute del consiglio comunale;
b) garantire l'informazione ai cittadini sull'attività
del comune;
c) svolgere ogni altro compito assegnato dal regolamento del
consiglio
comunale e dai regolamenti attuativi dello statuto.
ART. 42
(commissioni consiliari permanenti, speciali e di indagine)
1. Il consiglio comunale istituisce, nel proprio seno, commissioni
permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie
e referenti per gli atti di competenza del consiglio.
2. Il regolamento del consiglio comunale disciplina la composizione
ed i criteri in base ai quali assicurare il rispetto della proporzionalità
dei gruppi consiliari in seno alle commissioni, permanenti o
speciali; determina il numero e le competenze delle commissioni
costituite in modo che ciascuna corrisponda ad una area funzionale
individuata sulla base della struttura organizzativa del comune;
garantisce la presenza di tutti i gruppi consiliari; individua
i casi in cui le sedute non sono pubbliche e disciplina le modalità
per le consultazioni e le audizioni.
3. Il sindaco assegna i consiglieri comunali alle varie commissioni
secondo le designazioni fatte dai capigruppo consiliari.
4. Le commissioni consiliari esercitano le competenze loro
attribuite anche in ordine all'attività svolta dagli
enti, dalle aziende e dalle istituzioni dipendenti dal comune.
5. Alle commissioni può essere deferito il compito di
redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare.
Il consiglio all'atto dell'invio in commissione può stabilire
direttive per la formulazione del testo.
6. Possono essere presentate al consiglio, in apposito allegato
all'ordine del giorno, ed essere votate senza discussione, le
proposte di deliberazioni che abbiano ottenuto parere unanime
favorevole della commissione competente.
7. Il consiglio comunale può istituire commissioni speciali
per l'esame di particolari problemi, stabilendone la composizione,
l'organizzazione, le competenze, i poteri, la durata.
8. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno,
a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine
rappresentative di tutti i gruppi consiliari presenti in consiglio
comunale per accertare la regolarità e correttezza di
attività svolte dagli enti, aziende ed istituzioni dipendenti
dal comune; il regolamento del consiglio comunale ne disciplina
i poteri, la composizione ed il funzionamento.
9. Le commissioni di cui ai commi precedenti possono disporre
l'audizione di dirigenti ed impiegati del comune, delle aziende
e delle istituzioni che hanno l'obbligo di presentarsi e di
rispondere con le sole eccezioni stabilite dal regolamento;
possono sentire il sindaco e gli assessori; possono disporre
l'audizione dei rappresentanti del comune presso gli organi
di qualsivoglia ente, istituto, azienda o consorzio; possono
invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione,
la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento
da trattare, senza oneri a carico del comune.
SEZIONE II
(funzionamento del consiglio comunale)
ART. 43
(adempimenti preliminari dopo le elezioni)
1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata
entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti
e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. E' convocata e presieduta dal sindaco con il seguente ordine
del giorno:
- esame delle condizioni di eleggibilità degli eletti;
- comunicazioni del sindaco in ordine alla nomina della giunta;
- discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.
ART. 44
(dimissioni dei consiglieri)
1. Le dimissioni dei consiglieri comunali sono presentate per
iscritto al consiglio. Esse sono irrevocabili, non abbisognano
di presa d'atto e diventano efficaci subito dopo la surrogazione
che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione
delle dimissioni stesse.
ART. 45
(regolamento del consiglio comunale)
1. Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei membri del consiglio assegnati.
ART. 46
(convocazione del consiglio comunale)
1. Il sindaco convoca il consiglio comunale, inviando apposito
avviso di convocazione ai membri del consiglio comunale ed agli
assessori non consiglieri, fissando il giorno e l'ora della
seduta, o di più sedute qualora i lavori del consiglio
comunale siano programmati per più giorni.
2. Il sindaco convoca il consiglio comunale in un termine non
superiore a 20 giorni quando lo richiedono un quinto dei consiglieri.
3. Il consiglio così convocato discuterà come
primo punto dell'o.d.g. quello indicato nella richiesta di convocazione
formulata ai sensi del comma 2.
4. Il consiglio comunale si riunisce nella sede municipale,
salva diversa determinazione del sindaco.
ART. 47
(assessori non consiglieri)
l. Alle riunioni del consiglio comunale partecipano anche gli
eventuali assessori esterni componenti della giunta comunale.
2. Essi non concorrono a determinare la validità delle
sedute consiliari.
3. I medesimi intervengono nelle sedute consiliari, svolgono
le relazioni introduttive sulle proposte di deliberazione di
propria competenza, partecipano alla discussione, ma non hanno
diritto di voto.
4. Gli assessori, anche se non consiglieri, sono tenuti a dare
risposta alle interrogazioni ed agli altri strumenti ispettivi.
ART. 48
(ordine del giorno)
1. L'ordine del giorno è predisposto dal sindaco, che
prima di stilarlo consulta i capigruppo consiliari, quando ciò
si renda necessario per stabilire l'ordine di trattazione di
proposte di iniziativa consiliare, di mozioni, di interrogazioni;
2. Il regolamento del consiglio comunale riserva apposite sedute,
o frazioni di sedute, alla discussione su proposte di iniziativa
conciliare. E' data comunque priorità agli oggetti proposti,
dal sindaco, dalla giunta comunale, in attuazione agli obblighi
di legge o della programmazione comunale.
3. Il regolamento del consiglio comunale riserva apposite sedute,
o frazioni di sedute, alle domande di attualità, alle
interrogazioni, alle interpellanze, alle mozioni, fermo restando
i termini previsti dalla legge.
4. Il consiglio comunale non può deliberare su argomenti
che non siano iscritti all'ordine del giorno.
ART. 49
(pubblicazione dell'ordine del giorno e deposito delle proposte)
1. L'avviso di convocazione del consiglio comunale e l'ordine
del giorno dei lavori consiliari è pubblicato all'albo
pretorio almeno il giorno precedente quello fissato per la seduta.
2. La seduta del consiglio è adeguatamente pubblicizzata
con manifesti pubblici, salvo che la convocazione sia disposta
in via d'urgenza.
3. Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte
all'ordine del giorno sono depositate presso gli uffici della
segreteria generale, con la relativa documentazione, almeno
24 ore prima dell'apertura della seduta.
4. Il regolamento del consiglio comunale determina i tempi
di deposito degli emendamenti e stabilisce le eventuali eccezioni
all'obbligo di deposito.
5. Gli emendamenti comportanti un aumento delle spese, o una
diminuzione delle entrate, sono sempre depositati in termini
tali da consentire l'apposizione dei pareri e delle attestazioni
previsti dalla legge.
6. Il presidente può porre in votazione emendamenti
depositati dopo la scadenza dei termini di cui ai commi 4 o
5, se il segretario esprime parere favorevole; può altresì
rinviare ad altra data la discussione o la votazione dell'oggetto.
ART. 50
(sessioni ordinarie)
1. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali è posto
in discussione il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
2. Ciascuna sessione ordinaria inizia con l'iscrizione degli
oggetti di cui al comma 1 all'ordine del giorno del consiglio
comunale e termina con l'approvazione degli stessi.
ART. 51
(pubblicità e validità delle sedute)
1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvi i
casi previsti dal regolamento del consiglio comunale.
2. Ai fini della validità delle sedute, nella determinazione
del numero legale ai sensi di legge, è computato anche
il sindaco.
3. Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del
numero legale, ne è steso verbale, nel quale devono risultare
i nomi degli intervenuti, i nomi dei consiglieri e degli assessori
non consiglieri assenti giustificati, i nomi dei consiglieri
e degli assessori non consiglieri assenti ingiustificati.
4. L'elenco degli assenti ingiustificati è affisso all'albo
pretorio per la durata di quindici giorni.
ART. 52
(diritti dei consiglieri)
l. Ciascun consigliere ha diritto di avere la più ampia
informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo
quanto stabilito dalla legge e dal regolamento del consiglio
comunale. Tale diritto è riconosciuto anche agli assessori
non consiglieri.
2. I consiglieri hanno altresì il diritto di ottenere
dagli uffici del comune, nonchè dalle aziende ed enti
dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso
utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti
al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni
questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.
Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, mozioni,
domande di attualità e interpellanze, secondo quanto
stabilito dal regolamento del consiglio comunale.
4. Ciascun consigliere ha altresì diritto di intervenire
nelle discussioni, nei tempi e con le modalità stabilite
dal regolamento del consiglio comunale.
5. Il regolamento del consiglio comunale prevede strumenti
di garanzia per l'esercizio dei diritti dei consiglieri.
ART. 53
(votazioni)
1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito al comma
3.
2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi
i casi in cui lo statuto prevede la votazione per appello nominale.
3. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla
legge, dallo statuto e dal regolamento le votazioni concernenti
persone avvengono a scrutinio segreto.
ART. 54
(validità delle deliberazioni)
1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza
dei membri del consiglio votanti, salvo speciali maggioranze
previste dalla legge o dallo statuto.
2. Nelle votazioni palesi, il sindaco ed i consiglieri che,
prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non
si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in
quello necessario per la validità della seduta. Quelli
invece che si astengono dal prendere parte alla votazione non
si computano nel numero dei votanti, ne in quello necessario
per la validità della seduta.
3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e
quelle nulle non si computano per determinare la maggioranza
dei votanti richiesta dalla legge o dallo statuto.
ART. 55
(obbligo di estensione)
1. I consiglieri comunali il sindaco e gli assessori non consiglieri
devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e allontanarsi
dall'aula nei casi di incompatibilità con l'oggetto in
trattazione previsti dalla legge.
2. Il comma 1 si applica anche al segretario comunale e al
vice segretario comunale, che vengono sostituiti nella loro
funzione di verbalizzazione da un consigliere scelto dal presidente.
ART. 56
(elezioni di persone)
1. Qualora la legge o lo statuto non prevedano maggioranze
speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni
o esterni al comune si adopererà il metodo del voto limitato
ad uno per ciascun consigliere e risulteranno eletti colui o
coloro che avranno raggiunto il maggior numero di voti, sino
a coprire i posti previsti.
2. Le candidature sono sempre proposte dal sindaco, sentita
la giunta comunale, per le candidature di competenza della maggioranza,
e dai gruppi consiliari di minoranza, per quelle di propria
competenza, quando la legge o il regolamento le preveda.
3. Qualora la legge preveda la rappresentanza delle minoranze,
e nella votazione non siano riusciti eletti i previsti rappresentanti
della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo
o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro della
minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino
a coprire i posti previsti.
4. Nella proclamazione degli eletti devono essere indicati
a verbale i rappresentanti della maggioranza.
5. Le dimissioni delle persone di cui al presente articolo
sono irrevocabili dalla data di acquisizione al protocollo del
comune, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci
una volta adottata dal consiglio comunale la relativa sostituzione.
ART. 57
(assistenza alle sedute)
1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio
comunale con il compito di stendere il processo verbale della
seduta e di rendere il parere di legittimità sugli emendamenti
presentati con i limiti e le modalità indicati al precedente
articolo 49 e pareri tecnico - giuridici su quesiti posti dal
presidente, dagli assessori e dai consiglieri.
2. In caso di assenza, impedimento o vacanza del segretario,
lo sostituisce il vice segretario.
ART. 58
(verbalizzazione delle sedute)
1. Delle sedute del consiglio comunale è redatto processo
verbale integrale o sommario, secondo quanto stabilito dal regolamento
del consiglio comunale, e sottoscritto da colui o coloro che
hanno presieduto il consiglio comunale e dal segretario o colui
che lo sostituisce nel compito di verbalizzazione.
2. Il consiglio comunale approva i processi verbali delle sedute
nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.
Sezione III
(attività deliberativa del consiglio comunale)
ART. 5 9
(iniziativa delle proposte di deliberazione)
1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco,
alla giunta comunale, a ciascun consigliere e alle commissioni
consiliari.
2. L'iniziativa del bilancio annuale, del bilancio pluriennale,
del conto consuntivo, dei piani e dei programmi, spetta alla
giunta comunale.
3. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto
dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi
per fare fronte alle spese eventualmente previste, nonchè
ogni altro requisito previsto dalla legge, dallo statuto o dal
regolamento.
4. I consiglieri hanno diritto di farsi assistere dagli uffici
del comune nella redazione del testo, per quanto riguarda gli
aspetti di legittimità e contabili delle proposte.
ART. 60
(esame delle commissioni)
1. Il regolamento del consiglio comunale stabilisce in quali
casi e con quale modalità le commissioni consiliari speciali
rendono un parere sulle proposte di deliberazione.
ART. 61
(esame di fattibilità)
l. Ai piani e ai programmi presentati al consiglio comunale
sono allegate una o più relazioni tecniche, predisposte
dal personale comunale o da esperti, che illustrano la fattibilità
dei piani o dei programmi, in ordine agli obiettivi, alle risorse
finanziarie previste e ai tempi necessari per la loro realizzazione.
ART. 62
(vocazione delle proposte)
1. Le proposte di deliberazione sono votate nel complesso,
o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal
regolamento del consiglio comunale.
ART. 63
(verbale)
1. Di ciascuna deliberazione discussa dal consiglio comunale
è redatto verbale, contenente la proposta del titolare
dell'iniziativa, gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati,
con l'esito delle votazioni il verbale indica altresì
i nomi dei consiglieri intervenuti nella discussione e il numero
dei voti favorevoli, di quelli contrari e di quelli di astensione.
2. Il verbale è sottoscritto da colui o coloro che hanno
presieduto la seduta durante la trattazione e il voto della
proposta, e dal segretario comunale o da colui che lo ha sostituito.
3. Il sindaco, i consiglieri e gli assessori esterni possono
richiedere eccezionalmente la stesura integrale degli interventi
o parte degli stessi, motivandone la richiesta.
Sezione IV
(attività di indirizzo e di controllo del consiglio comunale)
ART. 64
(discussioni varie)
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 48, comma 2, il consiglio
comunale può discutere su temi che interessano l'amministrazione
comunale, nei limiti di tempo e con le modalità stabilite
dal proprio regolamento.
ART. 65
(domande d'attualità, interrogazioni interpellanze)
1. Ciascun consigliere può presentare domande d'attualità,
interrogazioni, interpellanze.
2. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate dai
consiglieri per iscritto presso la segreteria del comune. La
risposta del sindaco o dell'assessore delegato deve essere data
all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione.
3. Nel caso in cui l'interessato intenda avere risposta in
aula, le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine
del giorno della prima seduta consiliare utile e non ancora
indetta, e in tale seduta il sindaco o l'assessore delegato
forniranno la risposta.
4. Il regolamento disciplinerà forme e modi per l'esercizio
dei diritti e dei poteri dei consiglieri.
ART. 66
(mozioni)
1. Almeno due consiglieri possono presentare mozioni tendenti
a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del sindaco
o della giunta comunale, oppure un voto circa i criteri da seguire
nella trattazione di un affare.
2. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno del consiglio
comunale.
ART. 67
(ordini del giorno)
1. Nel corso di discussioni su proposte di deliberazione iscritte
all'ordine del giorno, o nel caso previsto dafl'art.64, ciascun
consigliere può presentare al voto del consiglio comunale
ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione, volti
a indirizzare l'azione del sindaco, della giunta o del consiglio
comunale.
ART. 68
(elezioni o nomine)
1. Il consiglio comunale formula gli indirizzi generali in
materia di nomina e di designazioni di rappresentanti del comune
presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perchè
il sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua
competenza nei termini di legge. Il sindaco ne dà comunicazione
al consiglio comunale.
2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al consiglio
dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum
di ciascun candidato, da presentarsi almeno tre giorni prima
della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione
delle nomine. Sono di competenza del consiglio comunale le nomine
o designazioni quando la legge prevede espressamente che i rappresentanti
del comune sono eletti dal consiglio e quando la legge o i regolamenti
prevedono la rappresentanza delle minoranze.
3. Le persone nominate o designate sono tenute a dichiarare,
sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna
situazione di incompatibilità o ineleggibilità
prevista dalla legge, dallo statuto o dal provvedimento del
consiglio comunale contenente gli indirizzi per le nomine.
4. La cessazione dalla carica del sindaco per qualsiasi causa
comporta l'automatica decadenza degli amministratori di cui
al comma 1 e di quelli di nomina consiliare. Gli stessi esercitano
le funzioni fino alla nomina dei successori.
5. A decidere sulla incompatibilità e sulla ineleggibilità
delle persone nominate è il consiglio comunale indipendentemente
dalla competenza per la nomina.
6. Le dimissioni degli amministratori di cui al comma 1 e di
quelli di nomina consiliare sono irrevocabili dalla data di
acquisizione al protocollo del comune, non necessitano di presa
d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio
comunale la relativa sostituzione. Il sindaco comunica al consiglio
la sostituzione di sua competenza.
ART. 69
(revoca)
1. Il consiglio comunale ha in ogni momento facoltà
di revocare il mandato di persone in commissioni, organismi
ed enti la cui elezione sia di propria competenza.
ART. 70
(controllo sull'attività dei rappresentanti del comune
in altri enti)
1. In occasione dell'esame del conto consuntivo i rappresentanti
del comune presso enti, associazioni, organi, presentano una
relazione sull'attività svolta.
2. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità
del dibattito relativo e determina i casi in cui esso può
concludersi con un voto.
Sezione V
(rapporti del consiglio comunale con il sindaco e la giunta
comunale)
ART. 71
(Indirizzi di governo)
1. Il sindaco nella prima seduta del consiglio comunale dà
comunicazione della nomina degli assessori e presenta una proposta
contenente gli indirizzi generali di governo.
2. La proposta degli indirizzi generali di governo è
depositata a cura del sindaco, presso l'ufficio del segretario
comunale, almeno cinque giorni prima della seduta del consiglio
comunale immediatamente successiva alle elezioni.
3. Ciascun consigliere può prendere visione ed ottenere
copia del documento.
4. La proposta è illustrata al consiglio dal sindaco.
5. Dopo la esposizione del sindaco, viene aperto il dibattito
che si conclude con l'approvazione degli indirizzi generali
di governo. La votazione del documento contenente gli indirizzi
generali di governo avviene a votazione palese e per appello
nominale.
6. Nell'ipotesi in cui la proposta di linee programmatiche
presentata dal sindaco non venga approvata dal consiglio comunale
ciò non equivale ad una mozione di sfiducia.
ART. 72
(mozione di sfiducia)
1. Il voto contrario del consiglio comunale a una proposta
del sindaco e della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla
maggioranza assoluta dei membri del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta
da almeno due quinti dei membri del consiglio assegnati al comune.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio
del segretario comunale e deve essere messa in discussione non
prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata dal consiglio comunale, si
procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un
commissario ai sensi di legge.
Capo Il
(sindaco)
ART. 73
(elezione e durata della carica)
1. Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è
l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente
statuto e rappresenta la comunità.
3. Il sindaco rimane in carica fino a che il suo successore
ha prestato giuramento dinanzi al prefetto.
4. Il nuovo sindaco, appena proclamato, presta giuramento dinanzi
al prefetto senza attendere la sua convalida da parte del consiglio
comunale.
5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza,
rimozione o decesso del sindaco la giunta decade e si procede
allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono
in carica sino alle elezioni del nuovo sindaco. Sino alle predette
elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vice - sindaco.
6. Il vice - sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza
o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione
dall'esercizio della funzione adottata ai sensi della L. 19.3.90
n. 55.
ART. 74
(competenze del sindaco)
l. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge
statale, regionale, dal presente statuto e dai regolamenti;
detta gli indirizzi generali dell'azione politico-amministrativa
del comune. Alle funzioni di direzione politica ineriscono poteri
di coordinamento generale, di controllo e vigilanza in ordine
al rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio e non nei
confronti delle singole scelte di carattere operativo e gestionale
di competenza dei funzionari. Ed inoltre:
a) ha la rappresentanza generale del comune;
b) nomina la giunta e può revocarne i componenti dandone
adeguata motivazione in consiglio;
c) convoca e presiede la giunta e il consiglio comunale;
d) indirizza agli assessori le direttive politiche ed amministrative
in attuazione delle deliberazioni assunte dalla giunta comunale,
nonchè quelle connesse alla propria responsabilità
di direzione della politica generale del comune;
e) concorda con gli assessori le dichiarazioni che questi intendano
rendere impegnando la politica generale del comune;
f) distribuisce gli affari sui quali la giunta comunale deve
deliberare tra i membri della giunta stessa, in relazione alle
funzioni assegnate.
g) convoca periodicamente in apposite conferenze interne di
servizio gli assessori incaricati a sovrintendere i vari settori,
il segretario comunale, il responsabile del servizio finanziario
e gli impiegati interessati per la verifica dello stato di attuazione
del documento programmatico e dei programmi approvati dal consiglio
comunale;
h) sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività
amministrative, impartendo direttive al segretario comunale;
i) nomina i responsabili di uffici e servizi, nonchè
attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli
di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle
norme comunali. La nomina è subordinata al parere del
segretario generale;
l) rappresenta il comune in giudizio e firma il mandato di
lite;
m) adotta gli atti di richiesta di finanziamento, sovvenzioni,
contributi rivolti allo stato, alla regione, ad altri enti.
n) esprime i pareri a enti o organi esterni al comune, che
la legge non attribuisce alla competenza del consiglio comunale
o che lo statuto e i regolamenti attuativi non attribuiscono
alla competenza del segretario comunale o degli impiegati.
o) nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso
enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti
dal consiglio.
p) promuove la conclusione di accordi di programma da sottoporre
alla ratifica
del consiglio comunale;
q) coordina gli orari dei servizi comunali e dei servizi pubblici,
nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;
r) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni
ed aziende appartenenti all'ente, informazioni ed atti anche
riservati;
s) rilascia le concessioni edilizie;
t) adotta gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni,
le ordinanze, i decreti, le licenze, le abilitazioni, i nulla
osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati,
comprese le concessioni in uso di beni demaniali o patrimoniali,
che lo statuto e i regolamenti attuativi non attribuiscono alla
competenza del segretario comunale o degli impiegati responsabili
di uffici o servizi;
u) esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti
dalla legge.
ART. 75
(vice- sindaco)
1. Il sindaco, all'atto della nomina della giunta designa fra
gli assessori il vice- sindaco. Questi sarà sostituito,
in caso di assenza o di impedimento temporaneo, in ordine di
anzianità da altro assessore.
ART. 76
(incarichi del sindaco agli assessori quale capo dell'amministrazione)
1.Il sindaco può incaricare singoli assessori di curare
l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività
della giunta, nonchè di sovrintendere al funzionamento
degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al
sindaco e all'organo collegiale.
2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua
competenza nei casi consentiti dalla legge.
3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.
ART. 77
(deleghe del sindaco al segretario comunale o a impiegati,
quale capo dell'amministrazione)
1. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, può
delegare la firma di atti di propria competenza, specificatamente
indicati nell'atto di delega, anche per categorie, al segretario
comunale o, nei limiti previsti dalla legge o dallo statuto,
ad altri impiegati del comune.
ART. 78
(deleghe del sindaco al segretario comunale o a impiegati,
quale ufficiale di governo)
1. Il sindaco può delegare al segretario comunale o
a impiegati funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti
dalla legge.
2. L'atto di delega è comunicato al prefetto.
ART. 79
(efficacia delle deleghe)
Le deleghe di cui al presente capo conservano efficacia sino
alla vacanza della carica di sindaco. Nel caso di proroga degli
assessori i singoli referati decadono e possono essere confermati
o modificati dal vice- sindaco.
Capo III
(giunta comunale)
ART. 80
(composizione)
1. La giunta comunale è composta dal sindaco e dal numero
massimo di assessori previsto dalla legge.
2. Il sindaco nomina gli assessori, fra cui un vice- sindaco,
favorendo la rappresentanza di entrambi i sessi e ne dà
comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle
elezioni.
3. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti
parte del consiglio comunale in possesso dei requisiti di compatibilità
ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
Il sindaco verifica personalmente il possesso delle condizioni
di eleggibilità e di compatibilità degli assessori
e provvede a comunicarne l'esito agli organi collegiali.
4. Il sindaco può in qualsiasi momento revocare uno
o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
5. La giunta può riunirsi e deliberare anche prima della
convocazione del consiglio comunale per la convalida degli eletti.
ART. 81
(assessori esterni al consiglio)
1. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i
discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado
del sindaco.
2. Nessuno può ricoprire la carica di assessore per
più di due mandati consecutivi.
3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio
con diritto di parola e senza diritto di voto.
4. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti
ai fini della validità della seduta.
ART. 82
(anzianità degli assessori)
1. L'anzianità degli assessori ad ogni fine previsto
dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti è data dall'ordine
stabilito dal sindaco nell'atto di nomina.
ART. 83
(dimissioni, decadenza)
1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione,
decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede
allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta restano
in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo
sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte
dal vice-sindaco.
2. Le dimissioni del sindaco diventano irrevocabili e producono
gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine
di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni
caso la decadenza di sindaco e giunta.
4. Le dimissioni scritte del sindaco vanno presentate al consiglio
comunale e fatte pervenire al protocollo del Comune; quelle
degli assessori al sindaco. Alla sostituzione degli assessori
dimissionari provvede il sindaco, che ne dà comunicazione
al consiglio nella prima seduta utile.
5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel
corso di una seduta di consiglio e si considerano presentate
il giorno stesso.
6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono
verbalizzate dal segretario.
ART. 84
(competenze generali della giunta)
1. La giunta è l'organo di collaborazione del sindaco
nell'amministrazione del comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale
che non rientrino nelle competenze del consiglio e che la legge,
lo statuto ed i regolamenti attuativi non attribuiscano al sindaco,
al segretario o ai responsabili di settore.
3. Svolge un essenziale ruolo di proposta e di impulso in materia
di atti fondamentali da sottoporre all'esame del consiglio comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della
trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. Riferisce annualmente al consiglio sulla sua attività.
ART. 85
(attribuzioni)
1. Sono pertanto attribuiti alla giunta:
a) l'adozione delle proposte di deliberazione da sottoporre
al consiglio relative agli atti fondamentali ad esso riservati
dalla legge.
b) l'adozione di provvedimenti generali inerenti lo stato giuridico
ed il trattamento economico del personale e lo scaglionamento
nel tempo del piano annuale delle assunzioni licenziato dal
consiglio.
c) la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo
economico della gestione;
d) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica
consiliare nei termini di legge;
e) la presentazione di una relazione annuale al consiglio in
occasione della discussione del conto consuntivo;
f) la determinazione delle tariffe di canoni, tributi e servizi;
g) le proposte di rettifiche IRPEF;
h) le determinazioni in materia di toponomastica;
i) le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall'amministrazione
comunale;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi
limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di
beni e servizi a carattere continuativo;
m) l'indicazione delle priorità relative ai programmi
in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti;
n) l'erogazione di contributi, indennità, compensi,
rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi
non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;
o) l'approvazione dei progetti per la realizzazione di opere
pubbliche.
p) l'approvazione delle perizie di variante e suppletive, la
nomina del collaudatore, la decisione sulle riserve dell'impresa;
q) l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù
di ogni genere e tipo, le transazioni ogni altro contratto che
la legge, lo statuto e i regolamenti attuativi non riservino
alla competenza del consiglio comunale, del segretario generale
o dei responsabili di settore.
r) i trasferimenti immobiliari rientranti nell'ordinaria amministrazione,
quali alienazioni di relitti stradali, alienazioni, acquisti,
permute per rettifica di confini, acquisti volti a migliorare
la funzionalità di beni demaniali o patrimoniali;
s) gli incarichi professionali;
t) l'affidamento di attività o servizi compresi in programmi
già deliberati dal consiglio comunale;
u) i prelevamenti dal fondo di riserva ordinario di competenza
e di cassa, nonchè gli storni di cassa;
v) le azioni e i ricorsi amministrativi e giurisdizionali da
proporsi dal comune o proposti contro il comune davanti al presidente
della repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici,
ordinari o speciali, di ogni ordine e grado, comprese le transazioni
che non impegnino il comune per gli esercizi successivi; la
nomina del legale;
ART. 86
(convocazione e ordine del giorno)
1. La giunta comunale si riunisce, prescindendo da qualsiasi
formalità di convocazione, su avviso del sindaco o di
chi lo sostituisce.
ART. 87
(presidenza)
1. La giunta comunale è presieduta dal sindaco o, in
caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. Qualora
non siano presenti il sindaco o il vice-sindaco la giunta comunale
è presieduta dall'assessore anziano.
ART. 88
(pubblicità delle sedute)
1. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.
2. La giunta comunale può comunque ammettere alle proprie
sedute persone non appartenenti al collegio.
ART. 89
(validità delle sedute)
1. Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza
della maggioranza dei componenti.
ART. 90
(assistenza alle sedute)
1. Alle sedute della giunta comunale partecipa il segretario
comunale o, in caso di sua assenza, impedimento o vacanza il
vice- segretario.
2. Il segretario ha il compito di rendere pareri tecnico -giuridici
su quesiti posti dalla giunta comunale, nonché di stendere
il processo verbale della seduta.
ART. 91
(verbalizzazione delle sedute)
1. Il processo verbale della seduta contiene il testo delle
deliberazioni approvate, con il numero dei voti favorevoli,
dei voti contrari e di quelli di astensione.
2. Il processo verbale della seduta è sottoscritto dal
presidente e dal segretario.
ART. 92
(presentazione delle proposte di deliberazione)
1. La giunta comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta
del sindaco o di ciascun assessore.
2. Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata
dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge.
ART. 93
(votazioni e validità delle deliberazioni)
1. Le votazioni delle proposte sono sempre palesi.
2. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza
dei votanti.
3. Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di
astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si
computano in quello necessario per la validità della
seduta. Coloro invece che si astengono dal prendere parte alla
votazione, non si computano nel numero dei votanti, nè
in quello necessario per la validità della seduta.
ART. 94
(obbligo di astensione)
1. Il sindaco e gli assessori devono astenersi dal prendere
parte alle deliberazioni e allontanarsi dall'aula nei casi di
incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti
dalla legge.
2. Il comma 1 si applica anche al segretario e al vice -segretario,
che vengono sostituiti nella loro funzione di verbalizzazione
da un assessore scelto dal presidente.
Titolo III
(ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE)
Capo I
(erogazione dei servizi e forme associative)
Sezione I
(principi generali)
ART. 95
(erogazione dei servizi)
1. Il comune, oltre ai servizi riservatigli in via esclusiva
dalla legge, può assumere l'esercizio diretto di tutti
i servizi pubblici relativi agli ambiti di propria competenza.
2. Il comune può gestire direttamente i servizi pubblici
nelle forme previste dalla legge e dallo statuto che assicurano
la migliore efficienza, in relazione alla natura e alle caratteristiche
del servizio.
3. La società per azioni a prevalente capitale pubblico
locale è disciplinata dalle disposizioni del codice civile.
L'atto costitutivo e lo statuto stabiliscono le modalità
di nomina degli amministratori da parte dell'assemblea dei soci,
le modalità' di partecipazione del comune alla società
stessa e le modalità per l'accesso agli atti della società
da parte dei consiglieri comunali.
4. La deliberazione di concessione a terzi di servizi pubblici
è corredata da un capitolato per la disciplina dei rapporti
contrattuali fra il comune e il concessionario, delle procedure
per l'affidamento in concessione e dei poteri di sorveglianza
e di controllo riservati al comune.
5. Le deliberazioni relative all'assunzione di servizi e alla
partecipazione in società sono corredate da una relazione
dell'ufficio per il controllo della gestione che illustra gli
aspetti economici e finanziari della proposta.
ART. 96
(convenzioni o consorzi)
1. Per perseguire scopi di pubblica utilità, e per erogare
i servizi in modo ottimale, il comune può stipulare convenzioni
o costituire o partecipare a consorzi con tutti i soggetti previsti
dalla legge.
2. Il comune è rappresentato nei consorzi di cui al
comma 1 dal sindaco o da suo delegato.
ART. 97
(controllo sulla partecipazione a forme associative o societarie)
1. Il sindaco, o chi è da esso delegato a rappresentarlo
nelle società e nei consorzi di cui agli articoli 95
o 96, riferisce annualmente, in occasione dell'esame del conto
consuntivo, sull'andamento dei consorzi o delle società
cui il comune partecipa.
ART. 98
(controllo di qualità)
1. Il comune può svolgere indagini sulla qualità
dei servizi erogati, anche stipulando a tal fine apposite convenzioni
con esperti o società specializzate.
Sezione II
(Aziende)
ART. 99
(costituzione di aziende)
1. Per la gestione di servizi pubblici che presentano le caratteristiche
previste dalla legge, il comune può valersi di aziende
speciali.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del comune,
da esso dipendente ad ogni effetto di legge.
ART. 100
(consiglio di amministrazione)
1. Lo statuto dell'azienda stabilisce il numero dei componenti
del consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio di amministrazione è composto da tre
o da cinque componenti, compreso il presidente.
3. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione
sono nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti
dal consiglio comunale, fra persone che hanno i requisiti per
la nomina a consigliere comunale e una specifica competenza
tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni
disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici
pubblici ricoperti.
4. Le nomine degli amministratori sono corredate da un curriculum,
dal quale risultano la specifica competenza e la professionalità
del candidato.
5. Non possono ricoprire la carica di componente del consiglio
di amministrazione coloro che sono in lite con l'azienda, nonchè
i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori,
i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento
di imprese esercenti attività concorrenti o connesse
ai servizi dell'azienda.
ART. 101
(durata del consiglio di amministrazione)
1. Il consiglio di amministrazione permane in carica per tutto
il mandato elettorale dell'amministrazione comunale. Decade
dalla carica contestualmente alla decadenza, rimozione, dimissioni,
impedimento permanente, decesso e cessazione a seguito di mozione
di sfiducia del sindaco che ha provveduto alla nomina. Esercita
le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio
di amministrazione, che deve aver luogo entro dieci giorni dalla
data della nomina del nuovo sindaco.
ART. 102
(nomina del direttore)
1. Il direttore è nominato in base alle disposizioni
dello statuto dell'azienda, che può prevedere la figura
del vice-direttore.
ART. 103
(revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione)
1. Il sindaco può revocare il presidente o i membri
del consiglio di amministrazione solo per gravi violazioni di
legge o dello statuto, per documentata inefficienza, o per grave
contrasto con gli indirizzi dettati dal consiglio comunale.
2. L'approvazione della revoca e la nomina del sostituto avvengono
contestualmente.
ART. 104
(rapporti con il comune)
1. Sono atti fondamentali dell'azienda il piano programma,
il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale,
la relazione previsionale annuale, il conto consuntivo.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati dal consiglio
comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi
da esso dettati, nelle sessioni rispettivamente dedicate all'approvazione
del bilancio e del conto consuntivo del comune.
3. Lo statuto dell'azienda disciplina le modalità per
il coordinamento della presentazione dei documenti contabili
e programmatori dell'azienda con quelli del comune.
ART. 105
(approvazione dello statuto)
1. Lo statuto dell'azienda deve uniformarsi ai principi di
unitarietà con gli indirizzi generali del comune, assicurata
dal presidente dell'azienda, di separazione tra i poteri di
indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi, e
i poteri di gestione attribuiti al direttore e ai dirigenti,
di responsabilità e di gerarchia nell'organizzazione
dell'azienda.
2. Lo statuto dell'azienda è approvato dal consiglio
comunale con il voto favorevole della maggioranza dei membri
del consiglio assegnati.
Sezione III
(istituzioni)
ART. 106
(costituzione delle istituzioni)
1. Per la gestione di servizi pubblici che presentano le caratteristiche
previste dalla legge, il comune si può valere di istituzioni.
2. Ciascuna istituzione è disciplinata da un regolamento,
approvato unicamente all'atto costitutivo dell'istituzione stessa.
3. Non possono essere costituite più istituzioni la
cui competenza si estenda su materie tra loro affini.
ART. 107
(consiglio di amministrazione)
1. Il regolamento dell'istituzione stabilisce il numero dei
componenti del consiglio di amministrazione.
2. Per la rimozione della cause di incompatibilità si
applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 100 -
101 e 103.
ART. 108
(nomina del direttore)
1. Il direttore è nominato con le modalità previste
dal regolamento.
ART. 109
(rapporti con il comune)
1. Sono atti fondamentali dell'istituzione il piano programma,
il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale
annuale, il conto consuntivo.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati dal consiglio
comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi
da esso dettati, nelle sessioni rispettivamente dedicate all'approvazione
del bilancio e del conto consuntivo del comune.
ART. 110
(regolamento dell'istituzione)
1. Il regolamento disciplina le competenze degli organi, le
caratteristiche del servizio sociale, le prestazioni da rendere,
i criteri relativi all'eventuale quota partecipativa dell'utente,
il conferimento di beni immobili e mobili e del personale e
quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione.
2. Il regolamento disciplina altre le modalità per il
coordinamento della presentazione dei documenti contabili dell'istituzione
con quelli del comune.
3. Il regolamento, garantendo l'autonomia gestionale dell'istituzione,
disciplina l'esercizio sulla stessa della vigilanza del comune
e la verifica dei risultati della gestione.
Capo II
(organizzazione del personale)
ART. 111
(principi organizzativi)
1. L'organizzazione degli uffici del comune si informa a criteri
di buon andamento, imparzialità, economicità,
efficacia ed efficienza degli uffici e dei servizi.
2. Il principio di responsabilità degli impiegati è
assicurato dall'organizzazione gerarchica degli uffici e dei
servizi del comune, al cui vertice è posto il segretario.
3. Il comune promuove programmi di formazione, di aggiornamento,
di addestramento del personale al fine di assicurare il costante
adeguamento delle capacità e delle attitudini professionali
alle esigenze di efficienza e di economicità dell'amministrazione.
ART. 112
(organizzazione)
1. Gli uffici del comune sono articolati in unità organizzative
individuate dal regolamento.
2. Possono essere istituiti uffici di staff, a supporto degli
organi e dell'apparato amministrativo del comune.
3. Le assegnazioni del personale ad unità organizzative
di livello inferiore sono effettuate dal responsabile dell'unità
organizzativa superiore.
ART. 113
(incarichi di alta specializzazione)
1. La copertura di posti di responsabile di servizi o di uffici,
vacanti in pianta organica e che richiedano alta specializzazione
anche in relazione all'attuazione di programmi specifici dell'amministrazione
può avvenire mediante contratto a tempo determinato,
non superiore a tre anni, nelle forme e con i limiti previsti
dalla legge.
2. Il decreto del sindaco è corredato da una relazione
del segretario comunale e dell'ufficio cui compete il coordinamento
del controllo della gestione, che attesta la sussistenza dei
requisiti professionali del candidato. Il potere di nomina da
parte del sindaco è subordinato al parere del segretario
generale. Il sindaco potrà disattendere il parere con
apposita motivazione.
3. Qualora il contratto di cui al comma 1 sia di diritto pubblico,
si applicano il trattamento economico e le indennità
aggiuntive previste dalla normativa per il personale comunale;
qualora il contratto sia di diritto privato, il trattamento
economico onnicomprensivo non può essere superiore alla
media dei contratti per i dirigenti del settore privato, in
relazione all'esperienza e all'anzianità maturata.
4. Il contratto può essere rinnovato per non più
di due anni, qualora il segretario comunale e l'ufficio cui
compete il coordinamento del controllo della gestione esprimano
al sindaco parere favorevole, alla luce degli obiettivi conseguiti
e dei programmi attuati, nonchè del livello di efficienza
e di efficacia raggiunto dall'ufficio o dal servizio.
5. L'intenzione anticipata dell'incarico può essere
disposta dal sindaco, sentito il segretario e l'ufficio per
il controllo della gestione, qualora non ricorrano le condizioni
stabilite al comma 4.
ART. 114
(responsabilità)
1. Il segretario e i responsabili delle unità organizzative
rispondono dell'attuazione degli obiettivi indicati dagli organi
del comune e dei programmi da questi approvati.
2. Il regolamento disciplina i casi in cui il segretario o
i responsabili di unità organizzativi possono delegare
proprie funzioni ad altri impiegati.
ART. 115
(responsabile del procedimento)
1. Il regolamento individua per ciascun tipo di procedimento
l'unità organizzativa responsabile della istruttoria
e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione
del provvedimento finale.
2. Quando il responsabile del procedimento non sia individuato
nel segretario, o in chi lo sostituisce responsabile del procedimento
è l'impiegato responsabile dell'unità organizzativa.
ART. 116
(pareri previsti dalla legge)
1. Qualora l'organo deliberante ritenga di discostarsi dai
pareri previsti dalla legge ne dà congrua motivazione.
ART. 117
(organi individuali - non elettivi)
1. Sono organi individuali (non elettivi) dell'ente il segretario
comunale, il vice-segretario e i responsabili di settore.
Ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa
del comune, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri
di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali
e di controllo.
Ad essi spetta, altresì, la direzione degli uffici e
dei servizi e sono responsabili della gestione e dei relativi
risultati.
2. Nel rispetto dei principi soprastabiliti, il regolamento
specifica l'attribuzione delle responsabilità gestionali.
ART. 118
(Provvedimenti degli organi individuali)
1. Gli atti provvedimentali degli organi individuali non elettivi
hanno la forma della determinazione.
2. La determinazione viene assunta dall'organo competente,
previa istruttoria della formale proposta demandata all'ufficio
ed assunzione dei pareri di cui all'art. 53, 1° comma, della
legge n. 142/90, conformemente alla disciplina del regolamento.
3. Le determinazioni sono raccolte in apposito registro annuale
della cui tenuta è responsabile il segretario comunale
o il responsabile di settore da lui incaricato.
4. I provvedimenti nelle materie di cui al 3° comma dell'art.
45 della L. 142/90 possono essere comunicati per iniziativa
dell'organo individuale alla giunta comunale.
5. Le determinazioni, contemporaneamente al deposito dell'originale
presso il registro di cui al comma 3, sono affissi in copia
all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per 15 giorni consecutivi.
6. La determinazione dispiega la propria efficacia dal momento
dell'inizio della pubblicazione all'albo pretorio.
ART. 119
(potere di direttiva)
1. Agli organi collegiali ed individuali (elettivi o meno)
spetta il potere di direttiva.
2. Attraverso tale potere l'organo detta, nell'ambito della
propria competenza, le disposizioni di carattere applicativo
per l'organizzazione della struttura, la disciplina dei mezzi
e degli strumenti, le procedure organizzativi, le modalità
di trattazione delle pratiche e degli affari, le attività
da svolgere.
3. I destinatari delle direttiva sono tenuti ad adeguarvici
nell'ambito della propria autonomia e responsabilità
organizzativa.
ART. 120
(assicurazione) - Annullato
ART. 121
(competenze del segretario)
1. Ferme restando le competenze degli altri organi del comune,
spetta al segretario:
a) svolgere i compiti che gli sono attribuiti dalla legge;
b) svolgere i compiti connessi con l'attuazione dei programmi
approvati dagli organi del comune, con le modalità stabilite
dal regolamento;
c) sovrintendere alle funzioni dei responsabili delle unità
organizzative e coordinarne l'attività secondo i criteri
stabiliti dall'art.96;
d) curare l'attuazione degli atti deliberativi del consiglio
e della giunta comunale;
e) rilasciare gli atti di certificazione, di attestazione,
di dichiarazione, e ogni altro atto, ad eccezione di quelli
attribuiti dalla legge alla competenza del sindaco;
f) emanare circolari esplicative di leggi e regolamenti;
g) adottare gli atti di classificazione, di ingiunzione, di
sanzione, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni,
i nulla osta, i permessi, ogni altro atto di consenso denominato,
comprese le concessioni in uso di beni demaniali o patrimoniali
così come indicati dai regolamenti.
h) formulare proposte al sindaco anche ai fini della elaborazione
di programmi e direttive.
i) determinare, informandone le OO.SS. maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli
uffici, definendo in particolare l'orario di servizio e di apertura
al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro
in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa
comunale, previo eventuale esame con le OO.SS.
l) adottare gli atti di gestione del personale e provvedere
all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti
al personale;
m) coordinare, verificare e controllare le attività
dei responsabili di settore, anche con potere sostitutivo in
caso di inerzia degli stessi.
2. Spetta altresì al segretario l'adozione di atti e
provvedimenti inerenti l'ordinaria gestione dei servizi, così
come individuati dal regolamento.
3. Il segretario può delegare a impiegati, responsabili
di uffici o servizi, l'adozione di atti di propria competenza.
ART. 122
(competenze di responsabili di unità organizzative)
1. Spetta al responsabile della ragioneria:
a) l'adozione dei provvedimenti di liquidazione di propria
competenza in esecuzione di deliberazioni autorizzative della
spesa o di contratti;
b) l'adozione degli atti per la riscossione delle entrate e
per il recupero dei crediti.
1. Spetta ai responsabili di ufficio o servizi l'esecuzione
delle deliberazioni degli organi collegiali, nonchè l'adozione
di provvedimenti inerenti l'ordinaria gestione dei servizi o
degli uffici, così come individuati dal regolamento.
ART. 123
(vice segretario comunale)
1. Il vice-segretario comunale coadiuva il segretario comunale
nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso
di assenza, vacanza o impedimento.
2. Il vice-segretario è nominato dal sindaco tra i responsabili
apicali di unità organizzative, in possesso del titolo
di studio necessario per l'accesso alla carica del segretario
comunale.
ART. 124
(presidenza delle gare)
1. La presidenza delle gare spetta al segretario, come pure
la firma dei contratti, ogni qualvolta egli non sia chiamato
a rogare l'atto, nel qual caso la stipula dei contratti spetta
al sindaco.
ART. 125
(commissioni di concorso)
1. Le commissioni di concorso per l'assunzione di personale
sono presiedute dal segretario e sono formate esclusivamente
da esperti in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento.
ART. 126
(responsabile delle procedure)
1. La responsabilità del segretario nelle procedure
di appalto e di concorso è disciplinata dalla legge e
dal regolamento.
ART. 127
(potere disciplinare del segretario e dei responsabili di unità
organizzative)
1. La sanzione del richiamo scritto è irrogata dal segretario
o dai responsabili di ciascuna unità organizzativa, secondo
il criterio di gerarchia. Qualora il segretario o i responsabili
di unità organizzativa ritengano che sia da irrogare
una sanzione più grave, esercitano la relativa proposta,
secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il sindaco può sempre irrogare la sanzione del richiamo
scritto e, sentito il segretario, irrogare la censura ed esercitare
la proposta per sanzioni più gravi.
Capo III
(controlli)
Art. 128
(controllo della gestione)
1. Il controllo della gestione è esercitato dagli uffici,
in collegamento con il collegio dei revisori dei conti, anche
con riferimento al raggiungimento di standard previamente individuati.
2. Il regolamento disciplina la rilevazione contabile dei costi
degli uffici e dei servizi e definisce modelli di scritture
contabili che devono affiancare quelle previste dalla legge
in materia di contabilità dei comuni.
3. La rilevanza contabile dei costi prevede la sistematica
raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità
organizzativi, onde pervenire alla valutazione della efficienza
e della efficacia della spesa articolata per uffici, servizi
e programmi.
ART. 129
(funzioni e poteri del collegio dei revisori dei conti)
1. Nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge
e dallo statuto, il collegio dei revisori dei conti può
disporre ispezioni, acquisire documenti, disporre l'audizione
di dirigenti e impiegati del comune e delle istituzioni, che
hanno l'obbligo di rispondere, sentire il sindaco, gli assessori,
sentire i rappresentanti del comune presso gli organi di qualsivoglia
ente, istituito o consorzio.
2. Può presentare relazioni e documenti al consiglio
comunale, e, se richiesto, ha l'obbligo di collaborare con questo
e con la giunta comunale.
3. Ciascun revisore ha diritto di assistere alle sedute del
consiglio comunale e, in relazione a singoli oggetti per i quali
faccia richiesta, della giunta comunale. Può, su richiesta
indirizzata al presidente di ciascun collegio, prendere la parola
per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria
attività.
ART. 130
(indennità dei revisori dei conti)
1. L'indennità dei revisori dei conti è commisurata
alla misura stabilita dalle disposizioni vigenti.
ART. 131
(trasmissione delle deliberazioni al comitato regionale di controllo
o ai capi gruppo consiliari)
1. Il segretario è responsabile della trasmissione delle
deliberazioni al comitato regionale di controllo al capigruppo
consiliari, al prefetto.
2. Il vice-segretario è responsabile solo qua